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Ordinanza

Ordinanza n. 1126/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento previa sospensione cautelare: del Provvedimento di Esclusione del Sig. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale Dell'arma Dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in data 11/09/2025, ad esito del Giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale - CAR 25, notificato in data 11/09/2025, con cui il Ricorrente è stato giudicato inidoneo ad esito del test attitudinale ed escluso ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Bando, dal suddetto Concorso; nonché del Verbale n. -OMISSIS- SEL di Prot. del 11/09/2025 dalla medesima Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale - CAR 25; nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso, conseguente o conseguenziale, ancorché sconosciuto, ivi compresi gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, nonché - ove occorra e qualora interpretate in malam partem - dell'art. 12 del Bando di Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale di cui al Decreto n. 167/1-4-2024 CC di prot. del 06/06/2025; nonché delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali di cui al suddetto concorso approvate con Determinazione n. 167/2-5-2004 CC di prot. del 08/08/2005 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23\1\2026 : ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE: Della Graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del Bando di Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale di cui al Decreto n. 167/1-4-2024 CC di prot. del 06/06/2025, pubblicata con avviso del 28/11/2025 che anche si impugna; nonché del relativo Decreto n. 167/11-2-2024 CC di prot. del 17/11/2025 di approvazione della suddetta graduatoria finale di merito.

Giustizia amministrativa202514203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per giudizio di inidoneità attitudinale, nonché graduatoria finale di merito impugnata con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato all'esito degli accertamenti attitudinali del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, unitamente al verbale della Commissione e agli atti presupposti e connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale di merito e il relativo decreto di approvazione. Dal testo emerge che l'esclusione è stata fondata sull'esito del test attitudinale e sul giudizio definitivo della Commissione. Il ricorrente ha contestato il giudizio di non idoneità e, ove interpretate in senso sfavorevole, le disposizioni del bando e le norme tecniche sugli accertamenti attitudinali. Non sono ulteriormente specificati nel provvedimento i singoli vizi dedotti, mentre la valutazione cautelare si è concentrata sulla pretesa incongruità o irragionevolezza del giudizio attitudinale e sulla rilevanza di precedenti valutazioni positive in altre selezioni militari.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente, allo stato degli atti, il fumus boni iuris. Ha richiamato il principio secondo cui il giudizio attitudinale costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi tecnici dell'Amministrazione e può essere sindacato dal giudice soltanto in presenza di evidente incongruità o manifesta irragionevolezza. Nel caso concreto non sono apparse evidenti e macroscopiche deviazioni né incongruenze motivazionali: il giudizio della Commissione risultava coerentemente fondato su specifiche criticità del candidato, desunte sia dalle risultanze del protocollo testologico sia dalla successiva intervista collegiale. Il TAR ha inoltre escluso che fossero decisive le valutazioni positive ottenute dal candidato in precedenti selezioni militari, in ragione della specificità delle attitudini richieste per il profilo di carabiniere. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto l'istanza di sospensione degli atti impugnati.

  • art. 12, comma 5, del bando di concorso

    Indicato quale base dell'esclusione del candidato dal concorso a seguito del giudizio di inidoneità attitudinale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il giudizio attitudinale formulato nell'ambito di una procedura concorsuale costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi tecnici dell'amministrazione; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza della valutazione.
  • Un giudizio di inidoneità attitudinale è prima facie adeguatamente motivato quando individua specifiche criticità del candidato attraverso il raccordo tra le risultanze dei test psicologici o attitudinali e gli elementi emersi nell'intervista collegiale.
  • Le valutazioni positive ottenute dal candidato in precedenti selezioni militari non sono di per sé decisive per contestare un giudizio di inidoneità attitudinale, poiché ciascun profilo professionale può richiedere attitudini specifiche e non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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