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Sentenza

Sentenza n. 982/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 545/2024, relativa al pagamento di una somma dovuta alle ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 545/2024, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta a loro credito nei confronti dell’Amministrazione. Nelle more della decisione, il Ministero ha provveduto al pagamento dell’importo dovuto. La difesa delle ricorrenti ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria delle ricorrenti era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rimborsare le spese processuali: metà è stata dichiarata non ripetibile in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione dell’Amministrazione, mentre la restante metà è stata liquidata in euro 800,00, oltre IVA, CPA e contributo unificato effettivamente versato. La sentenza ha disposto che sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere, una volta soddisfatta la pretesa azionata.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione disciplinante il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in forza del giudicato, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può applicare la regola della soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell’Amministrazione, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione amministrativa della controversia e la mancata costituzione dell’Amministrazione possono giustificare la dichiarazione di non ripetibilità di una parte delle spese di giudizio, ferma la condanna al rimborso della restante parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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