Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15581/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida in stato di ebbrezza, deducendo: 1) violazione di legge e nullità dell'accertamento del tasso alcolemico, perché il prelievo ematico sarebbe stato documentato da un verbale incompleto, privo della firma dell'interessato nello spazio relativo all'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore e con sola firma dell'operatore sanitario, senza quella dell'ufficiale di polizia giudiziaria, nella parte sul consenso informato; 2) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto i motivi meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'avvenuta informazione all'interessato del diritto di farsi assistere da un difensore, il consenso agli accertamenti risultante dal verbale, nonché la sottoscrizione degli atti da parte del pubblico ufficiale che li aveva redatti. Quanto al 131-bis, la Corte territoriale aveva escluso la tenuità in ragione della gravità concreta del fatto, dell'elevato tasso alcolemico e dell'intenso pericolo per la sicurezza stradale, oltre alle lesioni riportate dall'imputato per l'uscita di strada e il ribaltamento dell'auto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate/inammissibili le censure sull'utilizzabilità degli esiti dell'alcoltest eseguito tramite prelievo ematico, perché la motivazione di merito aveva già accertato che l'interessato era stato informato del diritto all'assistenza difensiva e aveva prestato consenso agli accertamenti, come risultava dalla sottoscrizione del verbale. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, osservando che il giudizio ex art. 131-bis c.p. è una valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla gravità delle modalità del fatto e sull'elevato pericolo creato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    co. 1 e 2, lett. c) e 2-sexies

    individua la fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata e confermata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la decisione è discrezionale di merito e censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    costituisce il parametro per valutare tenuità, gravità del fatto, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    viene richiamato per la modifica che impone di considerare anche la condotta successiva al reato ai fini del giudizio ex art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già sottoposte al giudice di appello senza confrontarsi con la motivazione specificamente resa sulla loro infondatezza.
  • Gli esiti dell'accertamento alcolemico sono utilizzabili se dagli atti risulta che l'interessato è stato previamente informato del diritto di farsi assistere da un difensore e ha prestato consenso all'accertamento; non basta, per sé sola, la deduzione di irregolarità formali se la motivazione di merito ne ha escluso la decisività.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti e motivare sulla concreta gravità del fatto.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è limitato alla verifica della presenza e della non manifesta illogicità della motivazione, non potendo sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • In materia di guida in stato di ebbrezza, l'elevato tasso alcolemico e il concreto pericolo per l'incolumità degli utenti della strada possono legittimare il diniego della particolare tenuità del fatto, anche quando il conducente abbia riportato lesioni a seguito dell'incidente.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.