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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25474/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di permesso premio. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 30-ter ord. pen., sostenendo che: lo scioglimento del cumulo rende la pena in esecuzione non relativa a reati ostativi; ha completamente espiazione della pena per il reato ostativo e il residuo soddisfa il requisito temporale previsto per l'accesso al beneficio; la collaborazione con la giustizia non è necessaria o comunque la sua assenza non integra pericolosità attuale; il permesso era per incontri familiari con persone con cui ha già colloqui in carcere e senza intenzione di permanere nel luogo d'origine del reato; il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il percorso di revisione critica del condannato e non avrebbe valutato la legittimità dell'atto alla luce di acquisizioni istruttorie successive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza: per la concessione del permesso premio devono sussistere tre requisiti (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, funzionalità del permesso) e il Tribunale ha correttamente valutato elementi negativi gravi quali la gravità dei reati a carico del condannato (tentato omicidio, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991), la lontananza della fine pena, l'appartenenza storica al clan camorristico Belforte e la mancanza di elementi valutabili come prova di una rivisitazione critica del passato. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha indicato atti o acquisizioni successive favorevoli che il Tribunale avrebbe omesso di considerare. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ordinamento penitenziario

    ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali

    La norma impone tre presupposti logico-giuridici per il permesso premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento. La regolare condotta è definita dal comma 8. Per reati gravi la valutazione della pericolosità deve essere più rigorosa e richiede prova di una rivisitazione critica del passato.

  • art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    testo non integralmente riportato nella sentenza

    Stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di permesso premio, incluso il parere motivato del direttore e l'estratto della cartella personale, nonché l'esito dell'osservazione scientifica della personalità. L'assenza parziale di documentazione obbligatoria non esclude automaticamente l'accesso al beneficio, ma costituisce ambito di verifica.

  • art. 27 d.P.R. n. 230 del 2000

    testo non integralmente riportato nella sentenza

    Disciplina l'osservazione scientifica della personalità che integra le informazioni utili per la valutazione del permesso e per il parere del direttore dell'istituto.

  • art. 64, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000

    testo non integralmente riportato nella sentenza

    Consente l'adozione di cautele e misure di sicurezza nell'ambito della concessione di benefici (ad esempio prescrizioni o limitazioni) per mitigare rischi connessi all'uscita.

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    testo non integralmente riportato nella sentenza

    Principio della devolutività dell'impugnazione che attribuisce al giudice d'appello o, nel caso, al Tribunale di sorveglianza la potestà di riesaminare la decisione impugnata.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.

    testo non integralmente riportato nella sentenza

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza poteri d'ufficio per acquisire informazioni e colmare eventuali deficit istruttori nell'esame del reclamo, nei limiti del devoluto.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 7 legge n. 203 del 1991

    testo non integralmente riportato nella sentenza

    Riferimento normativo al delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con specifiche aggravazioni; la Corte considera la gravità del reato e le aggravazioni come fattori rilevanti nella valutazione della pericolosità sociale del detenuto.

Massime di principio

  • Per concedere permessi premio è necessario che coesistano tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso rispetto al trattamento.
  • La regolare condotta intramuraria non è di per sé sufficiente quando sussistono elementi seri e attuali di pericolosità, specie se il condannato ha reati di particolare gravità o appartenenza a organizzazioni criminali non disarticolate.
  • Per i reati gravi la valutazione della pericolosità deve essere particolarmente approfondita e richiede evidenze di una reale e documentata rivisitazione critica del comportamento passato.
  • In sede di reclamo il Tribunale di sorveglianza deve riesaminare pienamente la decisione impugnata, anche acquisendo d'ufficio informazioni supplementari quando vi siano deficit istruttori o rilievi specifici del ricorrente.
  • L'assenza di parte della documentazione dall'istituto penitenziario non preclude automaticamente il beneficio, ma costituisce elemento da considerare e può richiedere ulteriori acquisizioni istruttorie.
  • Il ricorrente deve indicare e documentare atti o elementi successivi favorevoli per dimostrare che la decisione impugnata sia ormai illegittima o superata; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Possono essere previste cautele o prescrizioni al momento della concessione del permesso per mitigare eventuali rischi, ai sensi delle disposizioni sull'esecuzione penitenziaria.

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