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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47500/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha disposto la consegna richiesta dal Tribunale di Chemnitz (mandato di arresto europeo n. 10 Ds 385 Js 25631/17) per reati fiscali (artt. 369, 370 German Tax Code e artt. 3, 4, 5 d.lgs. 74/2000). La difesa ha dedotto erronea applicazione dell'art. 22-bis della legge 22 aprile 2005 n. 69, sostenendo che, essendo trascorso oltre un anno e mezzo dall'emissione della misura cautelare estera, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la persistenza delle esigenze cautelari legittimanti la consegna e che i termini previsti dall'art. 22-bis debbano essere computati dall'emissione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'art. 22-bis disciplina i ritardi nella decisione da parte dell'autorità giudiziaria italiana e fa decorrere i termini dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto o dalla deliberazione di non applicare misure, non dall'emissione del provvedimento nello Stato richiedente. Il ritardo denunciato non incide sulla legittimità della richiesta di consegna e la Corte territoriale ha comunque applicato una misura alternativa (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria settimanale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti di comunicazione alla Cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

Norme richiamate

  • art. 22-bis, legge 22 aprile 2005 n. 69 (introdotto dall'art. 17, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10)

    termine iniziale di 60 giorni dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto o dalla deliberazione di non applicare alcuna misura; successivi 30 giorni; valutazione alla scadenza dei 90 giorni complessivi

    La norma disciplina le comunicazioni e gli adempimenti quando la decisione sulla richiesta di consegna non interviene nei termini; i termini decorrono dall'esecuzione dell'arresto/ misura cautelare o dalla deliberazione in Italia e non dall'emissione del provvedimento nello Stato richiedente. Alla scadenza dei termini la Corte italiana deve verificare la persistenza delle esigenze cautelari, la proporzione della durata rispetto alla pena e può sostituire o revocare le misure cautelari; in caso di protrazione ingiustificata, la custodia cautelare va revocata

  • art. 9, comma 4, legge n. 69/2005

    Riferimento ai criteri per valutare il pericolo di sottrazione alla consegna; utilizzato come criterio per accertare se la custodia cautelare rimane "necessaria"

  • art. 6, comma 1, lettera f, legge n. 69/2005

    Riferimento alle informazioni da richiedere allo Stato emittente, tra cui dati sulla pena, utilizzate per valutare la proporzione della durata della misura cautelare

  • artt. 369, 370 German Tax Code

    Reati contestati dallo Stato richiedente (dichiarazione fraudolenta mediante artifici, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) che giustificano la richiesta di consegna

  • artt. 3, 4, 5 d.lgs. 74/2000

    Norme del diritto penale tributario italiano citate per analogia rispetto ai reati contestati in Germania

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e le sanzioni per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di comunicazione alla Cancelleria a esito del procedimento di consegna

Massime di principio

  • L'art. 22-bis legge 69/2005 tutela i ritardi nella decisione dell'autorità giudiziaria italiana e i termini decorrono dall'esecuzione dell'arresto o della misura cautelare in Italia (o dalla deliberazione di non applicare misure), non dall'emissione del provvedimento nello Stato richiedente
  • Il mero decorso del tempo trascorso dall'emissione della misura nello Stato richiedente non annulla automaticamente la legittimità della richiesta di consegna davanti all'autorità italiana
  • Quando i termini previsti dall'art. 22-bis sono superati, la Corte italiana deve valutare la persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di sottrazione) e la proporzione della misura rispetto alla pena, potendo sostituire la custodia con misure alternative o revocarla se ingiustificata
  • L'applicazione di misure alternative (es. obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) è compatibile con le previsioni di art. 22-bis e può essere adottata in luogo della custodia
  • Nei ricorsi contro decisioni di consegna è essenziale censurare concretamente i presupposti di illegittimità (ad es. specificare come e perché i termini procedurali siano stati calcolati erroneamente o come le condizioni previste dalla norma siano venute meno), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese

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