Cassazione Penale, Sentenza n. 25164/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. avverso l'ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento emessa dalla Corte d'appello di Genova il 13/05/2024 (applicazione della pena concordata ex artt. 599‑bis e 605 c.p.p. per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n.74/2000). Il ricorrente lamenta l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza del 22/11/2024 e sostiene che solo con la notifica dell'ordine di esecuzione il condannato e il difensore hanno appreso della pronuncia di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha ritenuto corretta l'adozione del provvedimento de plano ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5‑bis, che consente alla Cassazione di dichiarare l'inammissibilità senza formalità e senza obbligo di dare avvisi alle parti, nonché senza acquisire il parere del Procuratore Generale. La forma del provvedimento è quella dell'ordinanza ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata come base per il ricorso straordinario presentato dal ricorrente; disciplina il rimedio straordinario in favore di chi ritiene lesi i propri diritti dalla decisione impugnata.
Disciplina del procedimento di patteggiamento (applicazione della pena concordata); la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento resa ai sensi di questa norma.
Norma richiamata in relazione agli effetti del patteggiamento e al procedimento di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena avanti al giudice dell'impugnazione.
Norma sostanziale penale relativa al reato per cui è stato patteggiato il ricorrente; identifica il fatto-reato sottostante alla vicenda processuale.
art. 610 cod. proc. pen., comma 5‑bis
Prevede che la Corte di Cassazione possa dichiarare senza formalità l'inammissibilità dei ricorsi contro sentenze di patteggiamento quando i motivi sono non deducibili; autorizza la declaratoria de plano, in assenza di contraddittorio e senza obbligo di dare avvisi alle parti o acquisire il parere del Procuratore Generale.
art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Indica che la forma del provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione dichiara l'inammissibilità è l'ordinanza; la Corte ha ritenuto applicabile questa forma anche al provvedimento de plano previsto dall'art. 610, comma 5‑bis.
Relazione finale della Commissione Canzio
"A fini deflattivi, si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali la Corte di cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso"
Esplicita la ratio legislativa dell'intervento: deflazione dei carichi della Suprema Corte e previsione di una declaratoria semplificata di inammissibilità per motivi oggettivamente non deducibili nelle sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile de plano i ricorsi avverso sentenze di patteggiamento quando i motivi sono manifestamente non deducibili; tale dichiarazione può essere resa senza udienza, senza contraddittorio e senza obbligo di notificare l'avviso di udienza o di acquisire il parere del Procuratore Generale.
- La forma del provvedimento che dichiara l'inammissibilità è l'ordinanza ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; pertanto la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non costituisce di per sé vizio idoneo a rendere illegittimo il provvedimento de plano previsto dall'art. 610, comma 5‑bis.
- In situazioni analoghe, per contestare la declaratoria de plano occorre dimostrare che i motivi fossero effettivamente deducibili o che sia stata errata l'applicazione della norma che consente la declaratoria di inammissibilità; la mera perdita dell'occasione di comparire all'udienza formale non è sufficiente se la legge non richiede la formalità.
- L'azione difensiva raccomandata è: verificare prontamente la correttezza dell'inquadramento della sentenza di patteggiamento e la deducibilità dei motivi; se sussistono profili di illegittimità nella valutazione di inammissibilità, proporre i rimedi ordinariamente previsti nei termini utili e con argomentazioni documentate; altrimenti va considerata la possibilità di impugnazioni solo se emergono concreti profili di pregiudizio procedurale non coperti dalla disciplina del provvedimento de plano.
- Per i difensori: mantenere monitoraggio attivo delle comunicazioni di cancelleria e richiedere copie conformi dei provvedimenti per valutare tempestivamente eventuali azioni successive, poiché il regime de plano riduce le formalità e i termini per reagire.
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