Cassazione Penale, Sentenza n. 34790/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il diniego di revoca della custodia cautelare in carcere (in aggravamento del divieto di dimora a Pescara). La difesa deduce vizio di motivazione sostenendo che l'imputato non conosce la lingua italiana: in sede di dibattimento era stato nominato un interprete e la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua araba inciderebbe sulla validità del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo l'eccezione relativa alla mancata conoscenza della lingua italiana generica e infondata. Ha richiamato l'art. 143 c.p.p. e la giurisprudenza secondo cui il diritto all'interprete richiede l'accertata incapacità di comprendere l'italiano e che tale accertamento è di merito. Il Tribunale del riesame aveva motivato che dai verbali (interrogatorio in sede di convalida) e dall'informativa di P.G. risultava che l'indagato comprendeva e rispondeva coerentemente; pertanto le censure erano reiterative e inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020, art. 23 comma 8, convertito nella Legge 18/12/2020 n.176 e modificato dall'art.16 del D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020; art.16 D.L. n.228/2021
Consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha operato nel rispetto di tale modalità procedurale
Codice di procedura penale, art. 143
art. 143 cod. proc. pen. modificato dal d.lgs. n.32/2014
Il diritto all'assistenza dell'interprete o alla traduzione degli atti non scaturisce automaticamente dallo status di straniero: è necessario l'accertamento dell'incapacità di comprensione della lingua italiana; tale accertamento è fatto di merito e la relativa valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo se carente di motivazione
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94 comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Regola gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ha disposto l'invio per gli adempimenti previsti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 2, n.30379/2018; n.8094/2016; Sez. F n.44016/2014; Sez.2 n.37010/2016
Conferma i principi secondo cui l'assistenza dell'interprete richiede prova dell'incapacità di comprensione dell'italiano e che l'accertamento compete al giudice di merito; la Corte ha applicato questi precedenti nel rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il diritto all'interprete o alla traduzione degli atti non è automatico per lo straniero: bisogna provare l'incapacità di comprendere la lingua italiana.
- La valutazione della conoscenza della lingua è un accertamento di fatto affidato al giudice di merito e difficilmente rilevabile in cassazione se ben motivato.
- La nomina di un interprete in un'udienza non implica automaticamente che l'imputato sia incapace di comprendere l'italiano; può essere stata necessaria per singoli passaggi tecnici.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento per mancata traduzione occorre dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla mancata comprensione, con elementi probatori (verbali, attestazioni, perizie linguistiche, dichiarazioni).
- Le censure ripetute senza apportare nuovi elementi probatori sono spesso dichiarate inammissibili.
- In situazioni analoghe è consigliabile produrre documentazione specifica sulla comprensione linguistica (certificati, perizie, relazioni di interpreti) e sollevare tempestivamente l'eccezione nel procedimento di merito.
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