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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41523/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa con ordinanza del 14 settembre 2023.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un unico motivo di impugnazione: vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e censura di illogicità della motivazione circa la mancata esclusione della recidiva. Il motivo è stato ritenuto, in parte, generico e non esaminabile perché non era stato previamente sottoposto al giudice di appello; in ogni caso la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'illogicità, dato che la Corte d'appello aveva motivato in modo lineare e coerente l'applicazione della recidiva sulla base della consumazione reiterata del medesimo reato in un arco temporale ristretto (quattro anni) e dei precedenti penali dell'imputato per reati di rilevante allarme sociale.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure che non siano state previamente dedotte e discusse davanti al giudice d'appello: i motivi nuovi o non sottoposti al gravame sono inammissibili per vizio di ritualità processuale.
  • La generica doglianza di 'difetto di motivazione' non basta: il ricorrente deve indicare in modo specifico le omissioni, le contraddizioni o i passaggi illogici; altrimenti il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.
  • La valutazione della recidiva e della maggiore pericolosità è sindacabile in Cassazione solo se la Corte d'appello ha esposto ragioni illogiche o contraddittorie; una motivazione lineare, coerente e fondata su elementi concreti (es. reiterazione dello stesso reato in breve tempo e precedenti significativi) è difficilmente annullabile.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • Per impugnare efficacemente la decisione di merito è necessario che i motivi siano specifici, circostanziati e che contestino direttamente i passaggi logici decisivi della motivazione del giudice di merito.

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