Cassazione Civile, Sentenza n. 17491/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il pagamento di € 43.743,92 a titolo di risarcimento per la mancata ottemperanza all'ordine di reintegrazione (periodo 1.1.2012-31.5.2013) disposto in una sentenza inter partes che aveva accertato l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Telecom Italia a Telepost e aveva condannato Telecom alla reintegrazione. La Corte d'appello di Milano ha rigettato la domanda ritenendo che l'accettazione della messa in mobilità da parte di Telepost e l'adesione del lavoratore alle proposte conciliative avessero determinato l'estinzione del rapporto con Telecom e l'obbligo di restituzione delle somme percepite. Il ricorrente ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che la transazione/conciliazione intervenuta con Telepost non poteva avere efficacia estintiva sul rapporto con Telecom poiché la cessione era stata dichiarata illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso per incompletezza nella riproduzione della sentenza esterna (giudicato) cui i motivi si richiamavano. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo conforme all'orientamento giurisprudenziale recente il principio per cui, se la cessione del ramo d'azienda è illegittima, il rapporto instaurato con il cessionario ha natura di mero fatto e le retribuzioni corrisposte dal cessionario non estinguono l'obbligazione retributiva gravante sul cedente. In conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame anche ai fini del regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Regola il trasferimento del rapporto di lavoro in caso di cessione d'azienda: nella sentenza è interpretato nel senso che gli effetti traslativi operano solo se sussistono i presupposti di legge; se la cessione è illegittima il rapporto non si trasferisce e il rapporto con il cessionario ha natura di mero fatto, senza efficacia estintiva sulle obbligazioni del cedente.
art. 2909 c.c.
Norma sulla efficacia del giudicato: il ricorso censurava la violazione dell'efficacia vincolante del giudicato, ma la Corte ha richiamato l'onere di provare e riprodurre integralmente il giudicato esterno nel ricorso per poter valutarne l'inosservanza.
art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n. 5)
Prevede i motivi di cassazione per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su giudicato esterno per carenza di riproduzione integrale della sentenza richiamata.
art. 366 c.p.c. (comma 1, n. 6)
Richiamato in relazione ai requisiti di articolazione dei motivi di ricorso che si fondano su sentenze esterne: è necessario riprodurre integralmente la sentenza passata in giudicato e indicare la sede in cui è rinvenibile.
art. 436 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale titolo della memoria depositata in primo grado dal lavoratore; citata nella ricostruzione fattuale ma senza quote testuali nel provvedimento.
art. 1406 c.c.
Citato come principio generale sul contratto con sostituzione del contraente: la deroga operata dall'art. 2112 è applicabile solo se ricorrono i presupposti; in caso contrario non si ha la continuità del rapporto.
giurisprudenza di legittimità (massime citate, es. Cass. n. 29092/2019 e altre)
La Corte segue un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda determina l'instaurarsi di un rapporto con il cessionario di natura meramente fattuale e priva di efficacia estintiva sulle obbligazioni del cedente; dette pronunce sono state decisive per l'accoglimento del terzo motivo.
Massime di principio
- Se la cessione del ramo d'azienda è dichiarata illegittima, il rapporto instaurato con il cessionario ha natura di mero fatto e le somme pagate dal cessionario non estinguono le obbligazioni del cedente nei confronti del lavoratore.
- Una conciliazione o transazione intervenuta tra il lavoratore e il cessionario non ha efficacia estintiva nei confronti del cedente quando l'operazione traslativa è viziata e priva degli effetti di trasferimento previsti dall'art. 2112 c.c.
- Chi impugna in Cassazione un provvedimento esterno come fonte di giudicato deve riprodurre integralmente la sentenza passata in giudicato (motivazione e dispositivo) e indicarne la collocazione processuale; l'omissione rende il motivo inammissibile.
- In giudizi relativi a trasferimenti d'azienda occorre verificare preliminarmente la legittimità della cessione: l'accertamento di invalidità cambia radicalmente la qualificazione giuridica dei rapporti successivi e le conseguenze patrimoniali.
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