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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17491/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il pagamento di € 43.743,92 a titolo di risarcimento per la mancata ottemperanza all'ordine di reintegrazione (periodo 1.1.2012-31.5.2013) disposto in una sentenza inter partes che aveva accertato l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Telecom Italia a Telepost e aveva condannato Telecom alla reintegrazione. La Corte d'appello di Milano ha rigettato la domanda ritenendo che l'accettazione della messa in mobilità da parte di Telepost e l'adesione del lavoratore alle proposte conciliative avessero determinato l'estinzione del rapporto con Telecom e l'obbligo di restituzione delle somme percepite. Il ricorrente ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che la transazione/conciliazione intervenuta con Telepost non poteva avere efficacia estintiva sul rapporto con Telecom poiché la cessione era stata dichiarata illegittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso per incompletezza nella riproduzione della sentenza esterna (giudicato) cui i motivi si richiamavano. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo conforme all'orientamento giurisprudenziale recente il principio per cui, se la cessione del ramo d'azienda è illegittima, il rapporto instaurato con il cessionario ha natura di mero fatto e le retribuzioni corrisposte dal cessionario non estinguono l'obbligazione retributiva gravante sul cedente. In conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame anche ai fini del regolamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Regola il trasferimento del rapporto di lavoro in caso di cessione d'azienda: nella sentenza è interpretato nel senso che gli effetti traslativi operano solo se sussistono i presupposti di legge; se la cessione è illegittima il rapporto non si trasferisce e il rapporto con il cessionario ha natura di mero fatto, senza efficacia estintiva sulle obbligazioni del cedente.

  • art. 2909 c.c.

    Norma sulla efficacia del giudicato: il ricorso censurava la violazione dell'efficacia vincolante del giudicato, ma la Corte ha richiamato l'onere di provare e riprodurre integralmente il giudicato esterno nel ricorso per poter valutarne l'inosservanza.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n. 5)

    Prevede i motivi di cassazione per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su giudicato esterno per carenza di riproduzione integrale della sentenza richiamata.

  • art. 366 c.p.c. (comma 1, n. 6)

    Richiamato in relazione ai requisiti di articolazione dei motivi di ricorso che si fondano su sentenze esterne: è necessario riprodurre integralmente la sentenza passata in giudicato e indicare la sede in cui è rinvenibile.

  • art. 436 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale titolo della memoria depositata in primo grado dal lavoratore; citata nella ricostruzione fattuale ma senza quote testuali nel provvedimento.

  • art. 1406 c.c.

    Citato come principio generale sul contratto con sostituzione del contraente: la deroga operata dall'art. 2112 è applicabile solo se ricorrono i presupposti; in caso contrario non si ha la continuità del rapporto.

  • giurisprudenza di legittimità (massime citate, es. Cass. n. 29092/2019 e altre)

    La Corte segue un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda determina l'instaurarsi di un rapporto con il cessionario di natura meramente fattuale e priva di efficacia estintiva sulle obbligazioni del cedente; dette pronunce sono state decisive per l'accoglimento del terzo motivo.

Massime di principio

  • Se la cessione del ramo d'azienda è dichiarata illegittima, il rapporto instaurato con il cessionario ha natura di mero fatto e le somme pagate dal cessionario non estinguono le obbligazioni del cedente nei confronti del lavoratore.
  • Una conciliazione o transazione intervenuta tra il lavoratore e il cessionario non ha efficacia estintiva nei confronti del cedente quando l'operazione traslativa è viziata e priva degli effetti di trasferimento previsti dall'art. 2112 c.c.
  • Chi impugna in Cassazione un provvedimento esterno come fonte di giudicato deve riprodurre integralmente la sentenza passata in giudicato (motivazione e dispositivo) e indicarne la collocazione processuale; l'omissione rende il motivo inammissibile.
  • In giudizi relativi a trasferimenti d'azienda occorre verificare preliminarmente la legittimità della cessione: l'accertamento di invalidità cambia radicalmente la qualificazione giuridica dei rapporti successivi e le conseguenze patrimoniali.

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