Sentenza n. 1295/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 16/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 16 ottobre 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a definire il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio dell'amministrazione; l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche senza la conclusione definitiva del procedimento sostanziale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia posto in essere l'attività specificamente richiesta dal ricorrente, rendendo non più utile una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso prima della proposizione del ricorso non sia particolarmente esteso e l'amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli dopo l'attivazione del contenzioso; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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