Cassazione Penale, Ordinanza n. 35133/2026 del 01/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati erano stati condannati dal G.i.p. del Tribunale di Napoli con decisione del 24 febbraio 2025 per detenzione, in concorso, di 182,100 kg di hashish, pari a 47.200 grammi di principio attivo e a 1.885.000 dosi ricavabili. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 26 febbraio 2026 emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. su concorde richiesta delle parti, aveva rideterminato la pena in tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 35.000 di multa per un imputato e in tre anni e dieci mesi di reclusione ed euro 40.000 di multa per l’altro, confermando nel resto la decisione. Un imputato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul bilanciamento con la recidiva contestata. L’altro ha dedotto violazione degli artt. 606, comma 1, lett. c), e 129 c.p.p., sostenendo che la Corte d’appello non avesse effettivamente verificato l’esistenza di condizioni per il proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alle censure sulla pena, sulle attenuanti generiche e sul bilanciamento circostanziale, ha rilevato che tali questioni erano comprese nell’accordo recepito in appello e che non erano stati dedotti vizi nella formazione della volontà negoziale, dissenso del pubblico ministero, difformità tra accordo e decisione o illegalità della pena. Il controllo di legittimità sulla sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non consente una nuova verifica della congruità della pena o del bilanciamento, salvo che la sanzione sia illegale; nel caso concreto le pene concordate erano entro i limiti edittali e conformi al sistema sanzionatorio. Anche la doglianza relativa all’art. 129 c.p.p. è stata ritenuta preclusa, perché non riguardava la formazione dell’accordo, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra richiesta e pronuncia, ma sollecitava una nuova valutazione del compendio processuale. La Corte d’appello aveva dato atto dell’assenza di elementi che imponessero un immediato proscioglimento e aveva richiamato la ricostruzione del primo giudice, la qualificazione giuridica del fatto, la sua gravità concreta e la regolarità del calcolo della pena. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta o l'eventuale difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia del giudice.
Il ricorso contro una sentenza di concordato in appello è circoscritto ai vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione.
art. 129 c.p.p.
Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla responsabilità, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena che non si traducano nella illegalità della sanzione, perché non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Dopo il concordato in appello non sono deducibili, con ricorso per cassazione, le censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., salvo che il ricorso riguardi uno dei limitati vizi ammessi per la sentenza concordata.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Quando l’inammissibilità ricorre per le cause indicate, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti, ha parzialmente riformato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 24 febbraio 2025, relativa al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la detenzione, in concorso, di kg 182,100 di hashish, pari a grammi 47.200 di principio attivo e a 1.885.000 dosi ricavabili.
La decisione riguarda la detenzione in concorso di una rilevante quantità di hashish, qualificata ai sensi degli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990; la Corte di cassazione non riesamina nel merito la responsabilità, preclusa dal concordato in appello.
art. 110 c.p.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti, ha parzialmente riformato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 24 febbraio 2025, relativa al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la detenzione, in concorso, di kg 182,100 di hashish, pari a grammi 47.200 di principio attivo e a 1.885.000 dosi ricavabili.
La contestazione ha riguardato la detenzione della sostanza in concorso tra più persone; la sentenza non elabora ulteriori criteri interpretativi sull’art. 110 c.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e pronuncia.
- Dopo il concordato in appello non sono ammissibili censure che chiedano una nuova valutazione della responsabilità, dei motivi rinunciati, delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o della congruità della pena e del bilanciamento circostanziale, salvo che la pena sia illegale.
- La pena concordata non è illegale per il solo fatto che se ne contesti la congruità: l’eccezione che consente il controllo sulla sanzione ricorre quando questa non rientra nei limiti edittali o è diversa da quella prevista dalla legge.
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