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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36244/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha deciso che il Tribunale del riesame non ha valutato la memoria difensiva e la videoregistrazione, elementi potenzialmente decisivi sul fumus del reato, con conseguente carenza motivazionale. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame sul punto del fumus commissi delicti; le ulteriori censure restano assorbite.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro preventivo della pistola Beretta mod. 92 in dotazione a Russo, disposto nell'ambito di un procedimento per minaccia aggravata (art. 612 c.p.) in relazione alla frase "se scendo ti sparo". I ricorrenti hanno censurato il mancato esame, da parte del Tribunale del riesame, di una memoria difensiva con allegata videoripresa del 18/08/2021 e della richiesta di estrazione delle celle telefoniche, elementi che secondo la difesa smentirebbero la narrazione del denunciante e inciderebbero sul "fumus commissi delicti"; altresì deducevano che il Tribunale aveva valorizzato solo il possesso legittimo dell'arma senza indicare elementi concreti che aggravassero le conseguenze del reato.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma del reato contestato (minaccia). La Corte non entra nel merito della qualificazione penale definitiva, ma il procedimento cautelare era fondato sulla configurabilità astratta della minaccia da verificare anche valutando la attendibilità del denunciante.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione; utilizzato per contestare la corretta esposizione e valutazione degli elementi difensivi nel riesame.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte valuta che il giudice di merito deve motivare anche rispetto a elementi nuovi e potenzialmente decisivi introdotti con la memoria.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i termini dell'impugnazione e l'enunciazione dei motivi.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Citato in relazione alla facoltà di discussione orale; qui rilevato che le parti non ne hanno fatto richiesta, con conseguente procedimento sulla base degli atti.

  • art. 16, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamato per la proroga della disciplina processuale relativa al disposto d.l. n. 137/2020; non influisce sulmerito della decisione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la possibilità di impugnare in Cassazione l'omesso esame di una memoria difensiva quando essa contenga temi potenzialmente decisivi e il provvedimento impugnato resti sul punto del tutto silente.

  • art. 391-sexies cod. proc. pen.

    Norma relativa all'acquisizione di mezzi di prova elettronici; la videoregistrazione prodotta ai sensi di questa norma è elemento che la Corte ritiene il Tribunale avrebbe dovuto valutare.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    La distinzione tra "memorie" (argomentazioni) e "richieste" (petitum) è utilizzata per spiegare che l'omesso esame di una memoria può fondare un vizio di motivazione se la memoria introduce elementi decisivi.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame è tenuto a valutare le memorie difensive che introducono elementi nuovi e potenzialmente decisivi (es. videoregistrazioni, dati di telefonia): l'omesso esame su punti decisivi può determinare l'annullamento in Cassazione per carenza motivazionale.
  • Vi è differenza tra "richieste" (che ampliano il devolutum e richiedono decisione) e "memorie" (che ampliano l'argomentazione); tuttavia, quando la memoria introduce fatti o prove tali da incidere sul fumus o sul periculum, il giudice deve affrontarli esplicitamente.
  • Il mero possesso legittimo di un'arma in dotazione non è di per sé sufficiente a giustificare automaticamente l'aggravamento del profilo cautelare: occorrono elementi concreti che colleghino il possesso all'aggravamento delle conseguenze del reato.
  • Se la difesa produce prove che mettono in discussione l'attendibilità del denunciante (es. video che smentiscano la sua versione, assenza di testimoni indicati), il giudice cautelare deve esaminare tali elementi nella valutazione del fumus commissi delicti.
  • L'omessa valutazione di elementi nuovi non costituisce sempre nullità formale, ma può incidere sulla congruità della motivazione e quindi costituire motivo di annullamento quando tali elementi siano decisivi per la decisione cautelare.

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