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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33150/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha revocato la detenzione domiciliare concessa al collaboratore di giustizia Alfonso Capotosto. Il Tribunale aveva ritenuto che conversazioni intercettate, riportate in un'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Genova, dimostrassero il coinvolgimento del Capotosto in contatti con soggetti implicati in attività di spaccio (Domenico Milella e Giuseppe Quarto), configurando una "allarmante trasgressione" degli obblighi del collaboratore e incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) ritenendo che il Tribunale avesse deciso senza il parere della P.N.A. (che era stato richiesto) e che la revoca fosse illogica perché le condotte non erano state elevate a specifiche ipotesi di reato.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il parere della P.N.A., pur richiesto, non fosse obbligatorio e la decisione del Tribunale non viziata dalla sua assenza. Ha confermato che ai sensi della normativa speciale sulla detenzione domiciliare per collaboratori (art. 16-nonies e richiamo agli artt. 13-quater e 16-septies del D.L. n.8/1991) la revoca può fondarsi non solo su nuove imputazioni penali ma anche su comportamenti che costituiscono inosservanza degli impegni assunti dal collaboratore; la valutazione della gravità è rimessa in via esclusiva e discrezionale al Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto motivato, coerente e privo di manifesta illogicità; conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies D.L. n. 8/1991 (introdotto dall'art. 14 legge 13/02/2001 n.45)

    Consente la revoca della detenzione domiciliare concessa ai collaboratori di giustizia per inosservanza degli impegni assunti; il Tribunale di sorveglianza ha la competenza esclusiva e discrezionalità nel valutare la gravità della condotta che giustifica la revoca.

  • art. 13-quater D.L. n. 8/1991

    Richiamato dalla norma speciale come criterio per valutare la revoca: rilevano non solo reati commessi ma anche le violazioni degli obblighi connessi alla collaborazione.

  • art. 16-septies D.L. n. 8/1991

    Parte del quadro normativo di riferimento per le speciali misure di protezione e le condizioni di prosecuzione delle misure alternative per collaboratori; richiamato per definire le ipotesi di revoca.

  • art. 12 D.L. n. 8/1991

    Individua gli impegni assunti dal collaboratore: le inosservanze di tali impegni possono giustificare la revoca della misura alternativa.

  • art. 51-ter ord. pen.

    Norma menzionata in relazione al provvedimento di revoca; contestualizza la misura cautelare o restrittiva in relazione alla condizione del condannato/collaboratore.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso (presunta violazione di legge): attiene alle misure di protezione e alla disciplina procedimentale connessa alla gestione dei collaboratori.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e contraddittorietà/illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure infondate perché attinenti a rivalutazione di merito o basate su presunte omissioni non rilevanti (parere P.N.A. non obbligatorio).

Massime di principio

  • Il parere della P.N.A. (o di altri organi consultivi) richiesto dal Tribunale non è necessariamente vincolante: la mancata acquisizione non invalida di per sé il provvedimento se il giudice esercita la propria discrezionalità motivando la decisione.
  • Per i collaboratori di giustizia la revoca di misure alternative può fondarsi non solo su nuove imputazioni penali, ma anche su comportamenti non criminogeni che tuttavia integrino una 'inosservanza degli impegni' o dimostrino un rischio concreto per il percorso di collaborazione; la valutazione della rilevanza di tali comportamenti spetta al Tribunale di sorveglianza.
  • La Corte di legittimità limita il proprio controllo a profili di diritto e di manifesta illogicità o contraddizione: censure che richiedano una rivalutazione del merito fattuale o probatorio sono, di norma, inammissibili.
  • La qualità, il contenuto e il timing delle condotte contestate (es. contatti con soggetti già noti per reati connessi) possono aggravare la valutazione prognostica e giustificare la revoca anche in assenza di nuove accuse formali.
  • In sede di impugnazione è strategico dimostrare l'effettiva obbligatorietà di atti procedurali omessi o una manifesta illogicità/contraddizione nelle motivazioni del Tribunale; la mera assenza di un parere consultivo o la non conversione in capo a specifici reati delle condotte non sono sufficienti per ottenere la cassazione.

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