Cassazione Penale, Sentenza n. 5730/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti). Tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla presunta coincidenza tra i rifiuti sul veicolo del ricorrente e quelli depositati nella proprietà Pelegalli; 2) omessa/erronea valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e dei testi di difesa, che sostenevano il trasporto di rifiuti propri e autorizzati; 3) violazione della normativa sui rifiuti (art.256 Dlgs.152/06 in relazione all'art.212 comma 8 del TUA) perché il trasporto sarebbe stato autorizzato come trasporto "in proprio" per attività edile e non occasionale, e mancavano accertamenti sulla provenienza dei rifiuti già depositati in loco.
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i primi due motivi in quanto emerge un quadro probatorio variegato e incertezze circa la effettiva coincidenza/identificazione dei rifiuti; ciò ha determinato l'applicazione della causa estintiva della prescrizione. Per effetto della prescrizione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Inoltre, è stata revocata la confisca disposta (art.259 Dlgs.152/06) a causa dell'incertezza probatoria e dell'esistenza di una autorizzazione al trasporto "in proprio"; è disposta la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. Le restanti censure non sono state esaminate.
Norme richiamate
Dlgs. 152/2006, art. 256 comma 1 lett. a)
Norma che sanziona il trasporto non autorizzato di rifiuti. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che sussistano incertezze probatorie sulla effettiva identificazione dei rifiuti trasportati, contribuendo alla declaratoria di prescrizione della fattispecie contestata.
TUA (Dlgs. 152/2006), art. 212 comma 8
Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità del trasporto "in proprio" di rifiuti prodotti dalla propria attività edile. La Corte ha preso atto dell'esistenza di una autorizzazione al trasporto in proprio quale elemento che alimenta l'incertezza probatoria.
Dlgs. 152/2006, art. 259 ultimo comma (confisca)
Norma sulla confisca degli strumenti e dei beni relativi al reato ambientale. La Corte ha revocato la confisca per carenza probatoria circa il collegamento dei rifiuti al ricorrente e in presenza di autorizzazione al trasporto.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Motivo di cassazione relativo al travisamento della prova. La Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i rilievi del ricorrente in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e alla motivazione sulla coincidenza dei rifiuti.
Codice di procedura penale, art. 578-bis
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in presenza di estinzione del reato, di decidere anche sugli effetti accessori (qui la confisca). La Corte ha esercitato questo potere per revocare la confisca.
Codice di procedura penale, art. 129 comma 2
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ha escluso l'applicabilità immediata di tali cause nel caso di specie, ritenendo invece prevalente la declaratoria di prescrizione.
Massime di principio
- Se la prova non è chiara e persiste incertezza sull'identità o provenienza dei rifiuti, il collegamento tra il soggetto e il reato può risultare insufficiente a mantenere la condanna; ciò può portare all'annullamento per prescrizione in Cassazione.
- L'esistenza di una autorizzazione al trasporto "in proprio" costituisce elemento rilevante che può indebolire la tesi accusatoria circa il trasporto non autorizzato e giustificare la revoca di misure accessorie come la confisca quando il nesso probatorio è incerto.
- In sede di Cassazione, quando è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il controllo della motivazione della sentenza impugnata viene limitato: la Corte privilegia la declaratoria dell'estinzione e può decidere direttamente sugli effetti accessori.
- Per evitare esiti favorevoli all'imputato basati su incertezze, è fondamentale per l'accusa produrre elementi probatori diretti e circostanziati (es. perizie, tracciamento del carico, documentazione fotografica chiara) che colleghino inequivocabilmente i rifiuti al trasporto contestato.
- La difesa deve documentare eventuali autorizzazioni e fornire evidenze sulla provenienza e natura dei rifiuti per sollevare dubbi ragionevoli e ottenere l'annullamento o la revoca di misure accessorie.
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