Cassazione Penale, Sentenza n. 21083/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per il delitto di imbrattamento aggravato. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità individuale, sostenendo che non era provata la sua presenza al momento materiale dell'imbrattamento e che la prova fotografica non lo individualizzava essendo il gruppo travisato; 2) violazione dell'art. 110 c.p. e mancanza di nesso causale tra la sua condotta preparatoria (acquisto di materiale per erigere un "muro" di protesta) e l'imbrattamento, posto che non risultava attribuibile a lui la bomboletta usata; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, con riferimento ai precedenti penali datati e al ruolo presunto; 4) censura sulla scelta della pena detentiva rispetto alla pecuniaria; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il P.M. aveva chiesto l'annullamento per insufficienza della prova.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i motivi nel merito: ha confermato la lettura unitaria degli eventi (erezione del muro e imbrattamento) come espressione di un unico disegno di protesta, e ha valorizzato la presenza del ricorrente nel gruppo, gli acquisti di materiale e la rivendicazione collettiva come indizi gravi, precisi e concordanti del suo coinvolgimento, anche se non è risultato esecutore materiale della scritta. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa dei precedenti ai fini del diniego delle attenuanti e l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis. Tuttavia, pur rigettando il ricorso sul punto della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, la Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione: il reato si era consumato il 15/07/2014 e il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) è decorso il 15/01/2022, senza sospensioni. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato risulta estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020, art.23, comma 8
richiamato nel capo istruttorio come norma che ha consentito il contraddittorio scritto nel procedimento
consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto secondo le modalità straordinarie richiamate; citato solo in relazione alla modalità procedurale di trattazione del ricorso
Decreto-Legge n.198/2022, art.8
richiamato insieme al D.L. 137/2020 per le norme procedurali sul contraddittorio scritto
integra le disposizioni procedurali che hanno regolato la trattazione scritta del ricorso
art. 110 cod. pen.
ricordato dalla difesa e valutato dalla Corte: la pronuncia chiarisce che il concorso di persone può essere accertato anche senza la prova della materiale esecuzione dell'illecito quando vi sia prova di una intesa preventiva e di condotte preparatorie e partecipative riconducibili ad un unico disegno criminoso
art. 131-bis cod. pen.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta dai giudici di merito e la Corte di legittimità ha ritenuto non viziata questa valutazione, in ragione della recidiva, della natura del fatto e della non efficacia special-preventiva dei precedenti
Norme sulla prescrizione del reato (termine e decorso)
pur non essendo indicato un preciso articolo nel testo estratto, la Corte ha calcolato il termine di prescrizione applicabile al reato consumato il 15/07/2014 (termine massimo 7 anni e 6 mesi) e ha concluso che il termine era decorso il 15/01/2022, risultando il reato estinto; la decisione mostra che l'eccezione di prescrizione, se fondata, prevale anche quando i motivi di merito siano rigettati
Massime di principio
- La partecipazione ad un'azione collettiva finalisticamente unitaria può giustificare la responsabilità concorrente anche per chi non ha materialmente eseguito l'atto, se emergono indizi di una intesa preventiva, contributi concreti all'esecuzione o comportamenti coordinati.
- La prova dell'appartenenza al gruppo e della presenza nelle fasi antecedenti e successive al fatto (es. ingresso/uscita, acquisto materiali, rivendicazione collettiva) può costituire "indice grave, preciso e concordante" idoneo a fondare la condanna per concorso, senza bisogno di identificare il singolo gesto materiale.
- L'acquisto di materiale destinato alla realizzazione di un'azione illecita assume rilievo probatorio anche se l'individuo non detiene l'oggetto usato nell'illecito: la condotta preparatoria, se funzionale allo scopo comune, non risulta "distonica" rispetto all'evento successivo.
- I precedenti penali, anche se datati, possono essere valorizzati dal giudice del merito per negare le attenuanti generiche quando siano ritenuti indicativi di una persistente pericolosità sociale o della inefficacia special-preventiva delle condanne pregresse.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è automatica: la sua applicazione può essere esclusa se la condotta, il contesto e i precedenti rendono il fatto non "tenue" nella valutazione del giudice.
- L'eccezione di prescrizione conserva efficacia anche in Cassazione: se il termine di prescrizione è decorso nel corso del giudizio di legittimità, il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio, indipendentemente dall'accoglimento o meno dei motivi di merito.
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