Cassazione Penale, Sentenza n. 27661/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con cui la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), contestando la valutazione della responsabilità penale. Si eccepiva che le armi e le munizioni erano state rinvenute nell'abitazione dell'imputato solo in occasione di una seconda perquisizione eseguita il 18/08/2018 mentre l'imputato era detenuto dal 18/10/2017, e non erano emerse nella perquisizione del 19/10/2017 compiuta all'atto dell'arresto; dunque non sarebbe stata provata la titolarità della detenzione oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.), ritenendo inammissibile la richiesta di rinnovamento del giudizio sui fatti e richiamando il divieto per la legittimità di rideterminare i fatti accertati dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva attribuito all'imputato la detenzione delle armi occultate in un nascondiglio dietro il battiscopa del vano sottoscala e aveva considerato irrilevante il ritrovamento in una seconda perquisizione effettuata dopo un anno dall'arresto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 606, comma 3
Norma invocata come parametro di censura per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha applicato il comma 3 per dichiarare inammissibile il ricorso che ripropone una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice del merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente
legge n. 895/1967
Norme sostanziali relative alla detenzione illegale di armi comuni da sparo, indicate come origine di uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado
codice penale
art. 697 c.p.; art. 648 c.p.
Art. 697 c.p. relativo alla detenzione di proiettili e munizioni; art. 648 c.p. relativo alla ricettazione: norme che integravano il complesso di reati contestati e confermati in sede di appello
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio che non esclude la possibilità di culpa nella proposizione dell'impugnazione; giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) per il ricorso ritenuto infondato
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Principi secondo cui la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti e respinge ricorsi che si limitano a riproporre motivi già esaminati senza un confronto critico con le argomentazioni del giudice di appello
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a rinnovare la valutazione dei fatti: i ricorsi che chiedono una diversa ricostruzione probatoria senza indicare vizi di diritto o errori logico-giuridici specifici sono inammissibili
- Il rinvenimento di armi occultate nell'abitazione è idoneo a fondare la responsabilità per detenzione anche se il ritrovamento avviene in perquisizioni successive all'arresto, purché la motivazione del giudice spieghi la coerenza della ricostruzione
- Chi impugna deve criticare puntualmente la motivazione del giudice di merito; ripetere le stesse censure già rigettate in appello, senza un confronto critico, espone all'inammissibilità
- Esiste il rischio di sanzioni pecuniari per impugnazioni ritenute infondate o carenti di fondamento, alla luce del principio richiamato dalla Corte costituzionale n.186/2000
- La mera detenzione di oggetti occultati in casa, con elementi di collegamento all'imputato (es.: luogo e modalità di occultamento), può essere considerata prova sufficiente se il giudice di merito fornisce motivazione logica e congrua
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