Cassazione Penale, Sentenza n. 24659/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione, rilevando che il termine massimo di prescrizione era maturato, in relazione alla data di commissione del fatto, prima della sentenza impugnata. La sentenza d'appello è stata quindi annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione, assumendo che il termine massimo di prescrizione fosse già maturato prima della sentenza impugnata. Dal testo risulta che il reato sarebbe stato commesso il 25 giugno 2011 e che, in ragione di tale data, il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi era già decorso.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Il fatto è stato qualificato come furto in abitazione, reato per il quale la Corte ha esaminato d'ufficio la questione della prescrizione maturata prima della decisione impugnata.
prescrizione del reato
È stato applicato il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ritenuto già decorso alla data della sentenza impugnata, con conseguente estinzione del reato.
Massime di principio
- Quando risulta che il termine massimo di prescrizione è maturato prima della decisione impugnata, il giudice di legittimità deve rilevare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza di condanna.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione della prescrizione maturata anteriormente alla sentenza impugnata integra un motivo di violazione di legge idoneo a determinare l'annullamento senza rinvio se il dato temporale del fatto consente di verificare l'estinzione del reato.
- L'accertamento della data di commissione del reato è decisivo ai fini del calcolo della prescrizione e, se il termine massimo risulta già decorso, non può permanere la condanna.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, l'esame del merito della responsabilità diviene recessivo rispetto alla causa estintiva, che definisce il processo con proscioglimento dell'imputato.
Come è indicizzato
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