Cassazione Penale, Sentenza n. 35258/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione in punto di responsabilità, in particolare relativo al criterio con cui la Corte d'appello avrebbe valutato la durata della malattia. Il ricorrente riproponeva una censura già sollevata nel precedente giudizio annullato dalla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte distrettuale, a seguito del rinvio, avesse omesso di pronunciarsi sull'argomento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: il giudizio di rinvio era limitato ai profili indicati nella sentenza di annullamento (la recidiva e la determinazione della pena), pertanto non era consentito riproporre la questione della responsabilità già preclusa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.p.
la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione
Stabilisce il limite del giudizio di rinvio: il giudice chiamato a decidere dopo annullamento può essere impugnato solo per questioni diverse dai punti già definiti dalla Cassazione; è quindi vietato riproporre motivi già esclusi.
art. 616 c.p.p.
Consente di irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per motivi imputabili al ricorrente; qui utilizzato per comminare la somma di euro 3.000.
Massime di principio
- Dopo un annullamento con rinvio della Cassazione il nuovo giudizio è limitato ai punti indicati nella decisione di annullamento: non è possibile riproporre questioni già decise dalla Cassazione.
- Se il ricorrente presenta motivi che riguardano punti già preclusi dalla Cassazione, il ricorso per cassazione successivo sarà dichiarato inammissibile.
- La Corte del rinvio non è tenuta a rinnovare la motivazione su questioni già definite dalla Cassazione; la mancata nuova motivazione su tali punti non costituisce vizio quando la materia è preclusa.
- La proposizione di motivi non consentiti può comportare conseguenze economiche: condanna al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe concentrare i mezzi di impugnazione esclusivamente sui punti lasciati aperti dalla decisione di annullamento e verificare la portata delimitativa dell'ordine di rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35108/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35109/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35110/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35111/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35112/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35116/2024 del 19/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →