Cassazione Civile, Ordinanza n. 19086/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Un privato aveva commissionato a una società, con contratto di appalto, lavori di copertura in ferro e lamiere del proprio sottotetto. Dopo alcuni anni lamentava infiltrazioni d'acqua e difetti dei materiali impiegati, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo, il risarcimento del danno oppure l'eliminazione dei vizi a spese della controparte. Nel processo l'appaltatrice chiamava in causa la società fornitrice delle lamiere. In appello il committente proponeva anche domanda di condanna solidale della fornitrice. Col ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 106 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda verso il terzo chiamato, sostenendo che la chiamata del terzo avrebbe automaticamente esteso la domanda originaria anche a suo carico; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito negato la prova dei vizi nonostante la pretesa non contestazione e alcuni atti delle parti che, secondo il ricorrente, avrebbero riconosciuto i difetti e l'impegno a sostituire i materiali; 3) violazione delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita, assumendo che l'obbligo di eliminare i difetti fosse un momento attuativo della garanzia e che il mancato adempimento dovesse condurre alla risoluzione o alla condanna all'eliminazione dei vizi; 4) violazione dell'art. 1490 c.c. per non avere valorizzato alcuni difetti estetici e di lavorazione dei pannelli, anche se non ritenuti idonei a causare infiltrazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla non contestazione perché mirava a rivalutare un apprezzamento di merito riservato al giudice di appello; ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sulle norme della vendita perché non pertinenti rispetto a una controversia avente ad oggetto un contratto di appalto; ha quindi assorbito il primo motivo relativo all'estensione della domanda al terzo chiamato, poiché comunque il merito era stato deciso negando la prova dei vizi e dell'infiltrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 106 c.p.c.
La chiamata del terzo non comporta, di per sé, la fondatezza della domanda dell'attore nei suoi confronti; la censura non era comunque decisiva perché il merito era stato deciso per difetto di prova dei vizi.
art. 115 c.p.c.
L'apprezzamento della non contestazione e della contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 1476 c.c.
Le censure sulla disciplina della vendita non erano pertinenti rispetto alla lite, che verteva su un contratto di appalto.
art. 1490 c.c.
Le doglianze sui vizi redibitori e sull'idoneità del bene all'uso sono state ritenute fuori campo rispetto alla fattispecie di appalto.
art. 1492 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla garanzia nella vendita, ma ritenuto non pertinente al caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili per difetto di pertinenza o per richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dichiarato l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione della non contestazione dei fatti allegati costituisce apprezzamento di merito: in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione, non per una diversa lettura del materiale processuale.
- Nel giudizio di appalto, le doglianze fondate sulla disciplina della vendita sono inammissibili se la causa petendi e il petitum riguardano la garanzia per vizi dell'opera e l'adempimento dell'appaltatore, non la compravendita.
- La chiamata in causa del terzo da parte del convenuto non rende automaticamente ammissibile qualsiasi domanda nuova dell'attore nei confronti del terzo; occorre comunque verificare la struttura della domanda originaria e la sua eventuale estensione processuale.
- Per ottenere risoluzione, restituzione del prezzo o risarcimento in materia di appalto, il committente deve provare l'esistenza dei vizi o difetti dell'opera e il nesso con il pregiudizio lamentato; in difetto di prova, la domanda va respinta.
- I vizi meramente estetici o privi di incidenza sulla funzionalità dell'opera non bastano, da soli, a fondare la responsabilità contrattuale se non è dimostrata l'inidoneità del bene alla destinazione pattuita o un apprezzabile pregiudizio rilevante nel rapporto dedotto.
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