Sentenza n. 1122/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro n. 544/2025, pubblicata il 16/03/2025, all’esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. - R.G. 4021/2024 - notificata in data 14/04/2025 ed oggi passata in cosa giudicata in quanto non oggetto di alcun gravame nel termine decadenziale di sei mesi dalla sua pubblicazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro n. 544/2025, relativa all’accredito di € 500,00 sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022 e condannato il Ministero all’erogazione di un buono elettronico di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 aprile 2025; il relativo passaggio in giudicato era stato certificato dalla cancelleria il 30 ottobre 2025. Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contestazioni specifiche e senza documentare l’adempimento. Il TAR ha preliminarmente verificato il deposito della sentenza e del certificato di passaggio in giudicato, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le azioni esecutive aventi a oggetto somme di denaro nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ricevibile e accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudicato del giudice del lavoro conteneva un comando chiaro, preciso e incondizionato, imponendo al Ministero l’emissione della Carta elettronica del docente con accredito di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione. Poiché il Ministero non ha provato alcun adempimento, neppure parziale, né ha dedotto impedimenti oggettivi, il Collegio ha qualificato la condotta come ingiustificato inadempimento al giudicato e ha ordinato l’integrale esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il TAR ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte dopo l’inutile decorso del termine di 60 giorni e da esercitare entro ulteriori 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
consente di agire in sede di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Il ricorrente deve depositare il titolo giudiziale di cui chiede l’esecuzione e, quando necessario, la prova del suo passaggio in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
nomina, ove occorra, un commissario ad acta
In caso di accoglimento del ricorso e persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta è qualificato come ausiliario del giudice e opera quale sua longa manus, sostituendosi all’amministrazione inadempiente.
art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce condizione di procedibilità per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale quale fondamento della corresponsione di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
artt. 24, 103 e 113 Cost.
Fondano l’effettività della tutela giurisdizionale e l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di dare, fare o non fare.
- La ricevibilità del ricorso per ottemperanza richiede il deposito della copia autentica del titolo giudiziale e, ove necessario, della prova del suo passaggio in giudicato; per le pretese pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione deve inoltre essere decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
- L’amministrazione soccombente deve dare esecuzione puntuale, completa e leale al giudicato e non può sottrarsi al relativo obbligo in assenza di comprovati impedimenti oggettivi.
- Quando l’amministrazione non dimostra di aver eseguito, neppure parzialmente, un comando giudiziale chiaro, preciso e incondizionato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è un ausiliario del giudice e, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, esercita i poteri sostitutivi necessari per assicurare la concreta attuazione del giudicato.
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