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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35497/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Tra due società era stato stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di immobili. Insorte difficoltà nell'esecuzione, l'appaltatrice non aveva completato le opere ed era stata convenuta in giudizio dalla committente, che aveva chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni; l'appaltatrice aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo. Nel corso del giudizio le parti avevano poi concluso una transazione, subordinando l'estinzione delle cause al buon esito dell'accordo e dichiarando risolto il contratto di appalto. Poiché la committente non aveva pagato le somme promesse in transazione, l'appaltatrice aveva chiesto la risoluzione della transazione per inadempimento. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 1965 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la transazione come novativa: secondo la ricorrente, la clausola che prevedeva la risoluzione dell'appalto andava letta con quella che rinviava l'abbandono delle cause al buon esito della transazione, sicché il rapporto originario non sarebbe stato estinto ma solo sospeso o condizionato all'adempimento dell'accordo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la censura riguardava formalmente l'interpretazione del contratto, quindi una questione di qualificazione giuridica della volontà negoziale, ma ha condiviso nel merito la lettura della transazione come novativa. In particolare, ha valorizzato la clausola espressa con cui le parti avevano dichiarato risolto il contratto di appalto: ciò manifestava la volontà di estinguere il rapporto precedente e di far nascere nuove obbligazioni dalla transazione stessa. La clausola che subordinava l'abbandono delle cause all'adempimento dell'accordo non incideva sulla natura novativa, perché riguardava il rapporto processuale e l'estinzione delle liti, non la permanenza del contratto di appalto. Conseguentemente, trattandosi di transazione novativa, non era esperibile la risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    la transazione può avere attitudine novativa quando le parti intendono creare un rapporto diverso da quello oggetto della lite; l'effetto novativo dipende dalla volontà, anche implicita, di estinguere il rapporto precedente e sostituirlo con uno nuovo

  • art. 1363 c.c.

    i criteri ermeneutici impongono di leggere la clausola non isolatamente ma nel contesto dell'intero accordo; tuttavia, nel caso concreto, la lettura complessiva non escludeva la natura novativa della transazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso giustifica, se dovuto, l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La transazione è novativa quando, sulla base della volontà delle parti desumibile dal testo complessivo dell'accordo, il rapporto pregresso viene estinto e sostituito da nuove obbligazioni assunte in funzione compositiva della lite.
  • Per stabilire la natura novativa di una transazione occorre verificare se le parti abbiano inteso creare un rapporto diverso da quello originariamente controverso; la dichiarazione espressa di risoluzione del contratto precedente è indice forte, se non decisivo, di tale volontà.
  • La clausola che subordina l'estinzione delle liti pendenti all'adempimento della transazione riguarda il piano processuale e non esclude, di per sé, la novazione del rapporto sostanziale già sostituito dall'accordo.
  • Se la transazione è qualificata come novativa, non è esperibile la risoluzione per inadempimento del rapporto originario sostituito; l'eventuale tutela va ricercata secondo la disciplina dell'accordo transattivo nei limiti compatibili con la sua funzione novativa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneAppalto
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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