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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2111/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

FCA impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato le sue domande di regresso nei confronti dei terzi chiamati (Comuni, gestore smaltimento, eredi Ricca) per il rimborso delle spese sostenute da Carpice s.r.l. per l'estrazione dei biogas e la bonifica dell'area. FCA sosteneva di non essere responsabile dell'inquinamento da rifiuti urbani (derivante da versamenti anteriori e da terzi) e di avere diritto di rivalsa/regresso ai sensi dell'art. 253 del d.lgs. 152/2006 e, in subordine, di agire ex art. 2055 c.c. o con altre azioni riconvenzionali/di arricchimento ingiustificato. Contestava anche valutazioni istruttorie, ammissibilità di documenti sopravvenuti e la tardività di alcune chiamate in causa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale di FCA. Ha confermato che il giudicato del procedimento precedente aveva accertato la responsabilità di FCA, sia per il deposito diretto di rifiuti metalmeccanici sia per omissione di vigilanza rispetto a versamenti di rifiuti urbani durante il periodo di proprietà. Perciò FCA non è qualificabile come "proprietario non responsabile" e non può esercitare la rivalsa ai sensi dell'art. 253 d.lgs. 152/2006; inoltre non risultano provate né la spontaneità di una bonifica né le spese effettivamente sostenute da FCA. Altre domande (regresso ex art.2055 c.c., riconvenzionali, di arricchimento, pretese per responsabilità da attività pericolosa o da custodia) sono state dichiarate prescritte, infondate o assorbite. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 253 d.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente)

    nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute per l'eventuale maggiore danno subito

    La Corte ha ritenuto che l'azione di rivalsa prevista da questa norma spetti solo al proprietario non responsabile che abbia effettivamente e spontaneamente bonificato; poiché il giudicato ha accertato una responsabilità anche a carico di FCA e non vi è prova di una bonifica spontanea da parte sua, l'azione di rivalsa è esclusa.

  • art. 2055 c.c. (regresso tra obbligati in solido)

    L'azione di regresso tra co-obbligati è distinta dall'azione prevista dall'art. 253 Codice Ambiente; la Corte ha ritenuto che talune domande ex art.2055 fossero comunque prescritte e non decisive per rimuovere l'effetto del giudicato che accerta la responsabilità di FCA.

  • art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale)

    Usata come base alternativa nella pretesa di Carpice nel primo giudizio; la Corte ha riconosciuto che il primo giudizio ha definitivamente accertato la responsabilità di FCA per danno da inquinamento ai sensi di questa norma.

  • art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa)

    La domanda di arricchimento ingiustificato è stata ritenuta inammissibile o infondata perché FCA aveva a disposizioni altre azioni e non ha provato i presupposti specifici dell'arricchimento.

  • art. 2050 c.c. (attività pericolosa) e art. 2051 c.c. (responsabilità per cosa in custodia)

    La Corte ha escluso l'applicabilità di tali fattispecie rispetto alla gestione/autorizatione di discariche da parte dei Comuni: il danno da discarica è ricondotto a illecita attività umana/omissione di controllo, non alla dinamica pericolosa della 'cosa' o a responsabilità di custodia nel senso degli artt.2050-2051.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato nei motivi di nullità/violazione relativi all'effetto del giudicato; la Corte ha respinto le doglianze sul travisamento della portata del giudicato, confermando che il precedente giudicato ha coperto la responsabilità di FCA anche per omissione di vigilanza.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato con riferimento all'onere probatorio circa la qualifica di gestore della discarica (Domenico Ricca); la Corte ha ritenuto che la prova non fosse adeguatamente contestata o provata dall'appellante e quindi la censura è inammissibile/infondato.

  • art. 112 c.p.c. e norme procedurali (es. art. 166, 183, 189, 2366, art. 32, 106 c.p.c.)

    Più doglianze processuali (tardività delle chiamate in causa, ammissibilità delle istanze istruttorie, mancato esame di documenti sopravvenuti) sono state valutate dalla Corte: molte sono risultate assorbite dall'effetto del giudicato o dichiarate inammissibili/tardive per violazioni delle regole processuali; la Corte ha confermato l'irrigidimento dei termini e l'importanza di tempestività e completezza nell'atto d'appello.

Massime di principio

  • Se in un giudizio precedente è formatosi un giudicato che accerta la responsabilità del proprietario per inquinamento (anche per omissione di vigilanza), quel proprietario non può invocare la rivalsa ex art. 253 d.lgs. 152/2006, perché la norma tutela soltanto il "proprietario non responsabile" che abbia effettivamente e spontaneamente bonificato.
  • L'azione di rivalsa prevista dal Codice dell'Ambiente richiede due presupposti chiari: (a) che il proprietario non sia responsabile dell'inquinamento; (b) che abbia effettivamente e spontaneamente provveduto alla bonifica. L'assenza di una bonifica concreta o l'accertamento giudiziale di responsabilità escludono la rivalsa.
  • Il regresso tra obbligati in solido (art. 2055 c.c.) è distinta dall'azione di rivalsa ambientale e soggetta a prescrizioni/determinati termini: la tempestività dell'azione è essenziale per non perdere il diritto di regresso.
  • Le autorizzazioni amministrative rilasciate da enti pubblici non trasferiscono automaticamente e integralmente la responsabilità ambientale: la rilevanza dell'autorizzazione dipende dalla natura dell'atto (autorizzatorio decisionale vs. parere) e dall'accertamento giudiziale delle condotte e della vigilanza del proprietario.
  • La prova della qualità di soggetto responsabile (es. gestore di discarica) e della tempestività delle azioni di chiamata in causa deve essere chiara e tempestiva; l'omessa produzione o il mancato esame adeguato di documenti può portare a inammissibilità o a esiti assorbiti dal giudicato.
  • Chi intende rivalersi per spese di bonifica deve documentare concretamente le spese sostenute e dimostrare che ha effettivamente provveduto alla bonifica; la semplice eventuale obbligazione o l'aver impugnato ordinanze non sostituisce la prova dell'effettivo esborso.
  • Le questioni procedurali (tardività delle chiamate in causa, ammissione di prove) possono risultare decisive: un titolo di domanda identico o la tempestiva estensione possono evitare eccezioni di tardività, ma ciò va valutato caso per caso e con attenzione ai termini processuali.

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