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Sentenza

Sentenza n. 1688/2026 - Napoli, Sezione 5

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5920/2024, depositata e resa pubblica il 18.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 13472/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.07.2025.

Giustizia amministrativa202506560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della legge n. 107/2015, per tre annualità, con conseguente obbligo ministeriale di attribuire un buono elettronico complessivo di 1.500 euro e di pagare le spese processuali. Il titolo era stato notificato al Ministero il 10 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: il titolo del giudice ordinario era passato in giudicato, il ricorso rispettava i termini processuali ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. È stato nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni all'allocazione delle somme in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'assenza di stanziamento, l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione dell'eventuale penalità maturata spetterà al commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di un giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ne rileva il rispetto quanto al termine di proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è parametrata agli interessi legali, con decorrenza e limite massimo stabiliti dal giudice.

  • art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ne richiama il rispetto ai fini della trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è ritenuto verificato nel caso concreto.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato, nel testo vigente indicato dalla ricorrente, quanto alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal giudicato, nei limiti del caso deciso.
  • In presenza di un giudicato non adempiuto e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi operi soltanto dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e possa compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione o il commissario devono adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento, fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche dopo l'insediamento del commissario, e con un limite massimo necessario a evitare che la misura compulsoria si trasformi in sproporzionata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'effettivo adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, titolare del potere per legge, e del commissario nominato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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