Cassazione Penale, Sentenza n. 19359/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto nei confronti di Angelon per il reato di furto (in concorso, con aggravanti). Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale abbia illegittimamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di pericolo di reiterazione basandosi su un "meramente isolato ed episodico" contatto con una "personalità criminale" (L. Livieri) e su un precedente penale datato (1992), nonché sull'asserita incongruità della misura, che sarebbe più punitiva che cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale di Venezia avesse fondato la pericolosità sociale essenzialmente su: a) la cosiddetta "caratura criminale" desunta da un contatto con Livieri, senza valutare la distanza temporale (oltre tre anni) e l'assenza di elementi recenti che indichino un rapporto continuativo con ambienti criminali; b) un precedente per furto risalente a quasi trent'anni prima, da cui non può desumersi la pericolosità attuale. La Corte ha quindi concluso che mancavano elementi concreti e attuali tali da giustificare la misura cautelare richiesta.
Norme richiamate
codice penale, art. 110
Principio della concorso di persone nel reato: il fatto contestato è stato ritenuto commesso in concorso fra più soggetti
codice penale, art. 624
Articolo che disciplina il reato di furto, costituendo il fatto-reato per il quale è stata disposta la misura cautelare
codice penale, art. 625, nn. 2) e 7)
Aggravanti rilevate (furto mediante effrazione e su cosa esposta per necessità alla pubblica fede), che aumentano la gravità del fatto ma non di per sé giustificano la pericolosità attuale senza elementi ulteriori
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Prevede la misura cautelare in presenza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie: la Corte ricorda che tale pericolo deve essere concreto e attuale, valutato in base alla personalità dell'indagato, alle modalità del fatto e alle sue condizioni di vita, con riferimento a elementi temporali recenti o vicinanza al fatto
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione invocata dal ricorrente per vizio di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata
Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi consolidati)
Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017; Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022
Principi richiamati: la pericolosità sociale va valutata congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; il requisito di attualità del pericolo non equivale a imminenza ma richiede elementi recenti o vicini nel tempo; i precedenti penali perdono rilievo se molto remoti
Massime di principio
- Per giustificare misure cautelari per pericolo di reiterazione occorrono elementi concreti e attuali, non mere supposizioni o collegamenti occasionali.
- La vicinanza temporale tra i fatti che hanno manifestato la potenzialità criminosa e la decisione cautelare è rilevante: eventi lontani nel tempo riducono il valore probatorio della pericolosità.
- Precedenti penali molto datati tendono a essere "anodini" rispetto alla valutazione della pericolosità attuale e non giustificano da soli una misura cautelare.
- Un contatto isolato con persone indicate come "criminali" non è sufficiente, senza ulteriori elementi, a fondare una prognosi di pericolosità continuativa.
- La misura scelta deve essere proporzionata e realmente idonea a soddisfare le esigenze cautelari; se appare più punitiva che cautelare, può risultare illegittima.
- Il giudice deve motivare con riferimento a elementi specifici (modalità del fatto, personalità dell'indagato, condizioni di vita, recenti comportamenti o precedenti) e non su elementi generici o stereotipi.
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