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Sentenza

Sentenza n. 2810/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e per la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202402142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato volontariamente dal servizio con decorrenza 30 novembre 2018 all'età di 56 anni e con 44 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito la decadenza, assumendo che la domanda di quiescenza non fosse stata presentata entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, e la prescrizione quinquennale, decorrente dalla cessazione dal servizio. Nel merito ha sostenuto che il beneficio non si applicasse alle cessazioni volontarie, richiamando anche l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, e ha prospettato dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura perentoria o decadenziale, ma costituisce un onere procedimentale con funzione organizzativa, volto a consentire la programmazione dei collocamenti a riposo; in assenza di un'espressa comminatoria, il suo mancato rispetto non determina la perdita del beneficio. La prescrizione quinquennale decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere, individuato nella liquidazione del TFS o, in caso di rateizzazione, nell'ultimo ordinativo di pagamento. Poiché quest'ultimo è stato emesso il 3 dicembre 2021, il ricorso notificato il 2 maggio 2024 è tempestivo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'art. 6-bis, commi 1 e 2, riconosca i sei scatti anche al personale cessato a domanda, purché abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il ricorrente possedeva entrambi i requisiti. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non incide sulla distinta disciplina del TFS, avente natura di retribuzione differita. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate: la copertura finanziaria è prevista dall'art. 1 del d.l. n. 387/1987 e l'estensione del beneficio, subordinata a requisiti elevati, è ragionevole e diretta a evitare disparità nel comparto sicurezza. Il ricorso è stato accolto; l'INPS è stato condannato a riliquidare il TFS e a corrispondere le differenze con interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite liquidate in euro 1.500.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Al personale della Polizia di Stato [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...]. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

    La disposizione riconosce i sei scatti anche al personale cessato a domanda, quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 è un onere procedimentale organizzativo e non un termine decadenziale.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La norma, secondo il giudice, opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica la distinta disciplina del TFS.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per la riliquidazione del TFS il dies a quo coincide con la liquidazione del trattamento o, in caso di rateizzazione, con l'ultimo ordinativo di pagamento.

  • art. 81 Cost.

    La questione relativa alla copertura finanziaria è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo la copertura prevista dall'art. 1 del d.l. n. 387/1987; il principio vincola il legislatore e non impedisce al giudice di applicare la legge vigente.

  • art. 3 Cost.

    Non è irragionevole estendere il beneficio ai dipendenti cessati a domanda in possesso di requisiti anagrafici e contributivi elevati, poiché l'estensione mira a evitare disparità nel comparto sicurezza.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle differenze dovute spettano gli interessi legali secondo la disciplina dei crediti previdenziali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, in assenza di un'espressa comminatoria di decadenza, ha natura di onere procedimentale con funzione organizzativa e il suo mancato rispetto non comporta la perdita del diritto al beneficio.
  • Per i crediti relativi alla riliquidazione del TFS, la prescrizione quinquennale decorre dalla liquidazione del trattamento o, se il pagamento è rateizzato, dall'ultimo ordinativo di pagamento, poiché solo allora il dipendente conosce l'importo e i criteri di calcolo concretamente applicati.
  • La disciplina che subordina il beneficio al pagamento della contribuzione residua per chi cessa a domanda opera ai fini della base pensionabile e non incide sulla distinta determinazione del TFS, che ha natura di retribuzione differita.
  • Le differenze di TFS riconosciute giudizialmente producono interessi legali dalla maturazione del diritto, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina applicabile ai crediti previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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