Sentenza del 18/09/2018 n. 2776 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - Attività lavorativa oggettivamente prestata - Presunzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di subordinazione è stata ritenuta applicabile in presenza dell'attività lavorativa effettivamente prestata, con conseguente obbligo di effettuare e versare le ritenute IRPEF. Il testo non indica espressamente l'esito formale del giudizio, né identifica le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'attività lavorativa concretamente svolta. Secondo il principio espresso, quando è accertata un'attività lavorativa oggettivamente prestata, opera la presunzione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ne deriva l'obbligo, per il soggetto erogante, di applicare e versare le ritenute d'acconto ai fini IRPEF sui relativi compensi. Il rapporto non può essere qualificato come non subordinato sulla sola base di valutazioni presuntive diverse o di elementi non idonei a superare tale presunzione.
Norme richiamate
IRPEF - ritenute sui redditi di lavoro dipendente
In presenza di attività lavorativa oggettivamente prestata, deve presumersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
L'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa fa presumere la natura subordinata del rapporto e comporta l'obbligo di applicare e versare le ritenute d'acconto IRPEF, salvo una prova idonea di una diversa qualificazione giuridica.
Massime di principio
- Quando una prestazione lavorativa è stata concretamente eseguita, l'assenza di un contratto formalmente qualificato come subordinato non esclude automaticamente l'obbligo fiscale di applicare le ritenute IRPEF.
- La qualificazione del rapporto dipende dalla realtà dell'attività svolta e non soltanto dalla denominazione attribuita dalle parti o dalla documentazione formale.
- Chi sostiene che il rapporto non fosse subordinato deve fornire elementi concreti e coerenti per dimostrare una diversa natura della prestazione.
- In caso di accertamento dell'attività lavorativa e di mancata applicazione delle ritenute, l'Amministrazione finanziaria può contestare il mancato versamento delle ritenute IRPEF.
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