Sentenza n. 316/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 469/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 469/2024, recante condanna all’accredito di complessivi € 2.000 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 469/2024, notificata al Ministero l’8 marzo 2024 e non impugnata, aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2022-2023, per complessivi € 2.000. Nonostante la formazione del giudicato, attestata dalla certificazione di cancelleria del 2 luglio 2025, il Ministero non aveva adempiuto. Sono stati chiesti l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto la penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato. Ha nominato, per il caso di mancato adempimento, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato quale commissario ad acta, precisando le modalità di determinazione del relativo compenso e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese sostenute nell’adempimento dell’incarico, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine, posto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato ai fini della determinazione delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integrano i presupposti per ordinare l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Quando il giudicato impone all’amministrazione il pagamento di somme determinate, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’integrale adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine previsto dall’art. 71, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal semplice deposito della relazione sull’attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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