Sentenza n. 1314/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a. del provvedimento di non idoneità all'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare prot. N. 2022-UMAF-NAP-MDL-P-NPO--OMISSIS- (cfr. doc. 1); b. del parere di non idoneità espresso dalla Commissione medica di primo grado del 13.9.2023 (cfr. doc. 2); c. del relativo verbale della Commissione medica (cfr. doc. 3); d. della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. U.-OMISSIS- del 29.11.2023, che respinge il ricorso alla Commissione medica centrale di primo grado (cfr. doc. 4); e. di ogni altro atto presupposto connesso e\o conseguenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non idoneità all'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare, giudizio della Commissione medica di primo grado e nota ministeriale di rigetto del ricorso alla Commissione medica centrale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni marittime e sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità permanente ai servizi della navigazione e gli atti connessi, adottati in ragione della diagnosi di celiachia e della necessità di osservare uno specifico e costante regime dietetico. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 33 dell'Allegato I al R.D. n. 1773/1933 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 1602/1962, sostenendo che la celiachia non fosse stata concretamente ricondotta alle malattie gravi o croniche rilevanti né fosse stata dimostrata la sua incompatibilità con le speciali esigenze della vita di bordo o con il lavoro marittimo. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e apparenza di motivazione, sviamento, travisamento dei presupposti e disparità di trattamento, lamentando una valutazione astratta e tipologica della patologia, priva di esame individualizzato delle condizioni cliniche e dell'effettiva incidenza sulla capacità lavorativa. Sono state altresì prospettate la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost. e la lesione del diritto al lavoro. Il TAR, rilevata d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione, ha esaminato preliminarmente il riparto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative alla celiachia, alla valutazione medica e alla motivazione degli atti. Ha ritenuto che l'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare, disciplinata dagli artt. 113 e seguenti e dall'art. 119 del codice della navigazione e dai requisiti fisici previsti dal R.D. n. 1773/1933, dipenda dal mero accertamento del possesso dei requisiti normativi. Tale attività non implica esercizio di discrezionalità amministrativa o di potere autoritativo: ove i requisiti sussistano, sorge il diritto soggettivo all'iscrizione. In assenza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva, la controversia spetta pertanto al giudice ordinario secondo il criterio della causa petendi. Il TAR ha richiamato Cass. SS.UU. n. 3735/2024 e il precedente di Cass. SS.UU. n. 2422/1976. Ha individuato nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione e ha disposto la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio sarà riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state integralmente compensate, salvo il contributo unificato, rimasto a carico della parte che lo ha versato.
Norme richiamate
artt. 113 e ss. R.D. n. 327/1942 (codice della navigazione)
La disciplina delle matricole della Gente di Mare individua il quadro normativo dell'iscrizione, il cui art. 119 subordina l'iscrizione al possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento.
art. 119 R.D. n. 327/1942 (codice della navigazione)
possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento
L'iscrizione consegue all'accertamento dei requisiti normativamente stabiliti e non a valutazioni discrezionali ulteriori dell'amministrazione.
R.D. n. 1773/1933
Prevede i requisiti fisici e gli accertamenti sanitari rilevanti per l'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare.
artt. 30 e 33 Allegato I R.D. n. 1773/1933
Sono le disposizioni sanitarie richiamate dalla Commissione medica per il giudizio di non idoneità; la sentenza non ne esamina il merito, poiché declina la giurisdizione.
artt. 1 e 2 legge n. 1602/1962
Sono le disposizioni invocate dalla ricorrente e richiamate nel giudizio sanitario; la loro applicazione sostanziale non è stata scrutinata dal TAR.
art. 133 d.lgs. n. 104/2010
Il TAR ha escluso la ricorrenza di una fattispecie di giurisdizione esclusiva.
art. 48 d.lgs. n. 104/2010
Ha consentito la prosecuzione davanti al TAR del giudizio originariamente introdotto mediante ricorso straordinario, a seguito dell'opposizione delle amministrazioni.
art. 30 legge n. 87/1953
Il TAR ha fatto salva la prosecuzione davanti al giudice ordinario con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
Massime di principio
- La controversia sull'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'attività amministrativa consiste nel mero accertamento dei requisiti fisici previsti dalla normativa di settore, senza esercizio di discrezionalità o di potere autoritativo.
- Il possesso dei requisiti normativi per l'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare fonda un diritto soggettivo all'iscrizione; il relativo diniego non incide, in assenza di ulteriori valutazioni discrezionali, su un interesse legittimo.
- In mancanza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva, il riparto di giurisdizione sulla domanda di iscrizione nelle matricole della Gente di Mare deve essere determinato in base alla causa petendi e alla natura sostanziale della posizione dedotta.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono conservarsi se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
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