Cassazione Penale, Ordinanza n. 05122/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze sulla pena erano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta puntuale e adeguata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/04/2024 limitatamente alla determinazione della pena, deducendo un vizio di motivazione e sostenendo, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio dovesse essere più mite. La Corte di cassazione rileva però che la decisione di merito era già adeguatamente motivata sulla dosimetria della pena e che le censure difensive si limitavano a richieste generiche di riduzione della sanzione, senza indicare concreti profili di illogicità o carenza argomentativa.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di merito sulla pena, la censura deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; una mera richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio non integra un vizio motivazionale.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche, prive di concreta indicazione dei profili di illogicità, contraddittorietà o assenza di motivazione della sentenza di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04992/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04995/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04997/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05000/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05012/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05032/2025 del 07/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →