Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05122/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze sulla pena erano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta puntuale e adeguata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/04/2024 limitatamente alla determinazione della pena, deducendo un vizio di motivazione e sostenendo, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio dovesse essere più mite. La Corte di cassazione rileva però che la decisione di merito era già adeguatamente motivata sulla dosimetria della pena e che le censure difensive si limitavano a richieste generiche di riduzione della sanzione, senza indicare concreti profili di illogicità o carenza argomentativa.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di merito sulla pena, la censura deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; una mera richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio non integra un vizio motivazionale.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche, prive di concreta indicazione dei profili di illogicità, contraddittorietà o assenza di motivazione della sentenza di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.