Cassazione Penale, Ordinanza n. 01392/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra diverse sentenze irrevocabili, tra cui due decisioni per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e due decisioni per reati in materia di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990. Il Tribunale di Savona aveva rigettato la richiesta. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il vincolo della continuazione dovesse essere riconosciuto quantomeno tra i due reati ex art. 337 c.p., in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso, individuato nello scopo di evitare la notifica dell'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il provvedimento impugnato era correttamente motivato sul punto decisivo: per riconoscere la continuazione occorre che l'identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e che tale dato non risultava dagli atti. In assenza di altri elementi e considerata la natura estemporanea dei fatti, non emergeva una unica e originaria programmazione; la mera affermazione che il comune scopo fosse evitare la notifica dell'ordine di esecuzione non era sufficiente. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Il vincolo della continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia riconoscibile già al momento della commissione del primo reato; non basta un generico scopo comune successivamente prospettato.
art. 671 c.p.p.
Nel procedimento di esecuzione il giudice può riconoscere la continuazione, ma solo se dagli atti emergono gli elementi che dimostrano l'unicità originaria del disegno criminoso.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma richiamata solo come titolo dei reati in materia di stupefacenti oggetto di precedenti condanne.
art. 337 c.p.
Norma richiamata solo come titolo dei due reati di resistenza a pubblico ufficiale tra i quali era chiesto il riconoscimento della continuazione.
art. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021
Richiamo giurisprudenziale utilizzato per affermare che non è consentita in cassazione una mera richiesta di diversa lettura delle argomentazioni del giudice di merito quando non emergano reali vizi motivazionali.
Massime di principio
- Il riconoscimento del reato continuato presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso già presente e riconoscibile al momento della commissione del primo fatto, non essendo sufficiente una ricostruzione ex post basata sulla sola comunanza dello scopo perseguito.
- Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p. il giudice deve verificare se dagli atti risultino elementi concreti idonei a dimostrare l'originaria programmazione unitaria dei reati; in mancanza, la richiesta va rigettata.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale e delle argomentazioni già esaminate dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e sufficiente.
- La natura estemporanea del reato può essere indice ostativo al riconoscimento della continuazione, se dagli atti non emergono elementi ulteriori che consentano di desumere una programmazione criminosa unitaria.
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