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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento DELLA SENTENZA N. 406, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 28/3/2025, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202502007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 406 del 28 marzo 2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e aveva ordinato all'amministrazione il pagamento di 2.500 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata all'amministrazione in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che fosse intervenuto il pagamento. L'amministrazione, pur costituitasi, non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che erano state rispettate le formalità di notificazione e il termine di 120 giorni e che l'amministrazione non aveva adempiuto né contestato efficacemente l'inadempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditando l'importo dovuto per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché spese di lite e accessori. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme spettanti entro un ulteriore termine di 60 giorni, con oneri a carico del Ministero. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e il compimento degli adempimenti necessari a rendere effettiva la pronuncia giudiziale.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prima di procedere all'esecuzione nei confronti di un'amministrazione debitrice deve essere rispettato il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Sulle somme dovute sono riconoscibili interessi o rivalutazione dalla data in cui è maturato il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    La norma è richiamata per la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    La norma è richiamata quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l'ordine giudiziale di integrale adempimento, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito, unitamente alla produzione del titolo passato in giudicato e alla prova del decorso del termine dilatorio, giustifica l'accoglimento della domanda esecutiva.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in caso di persistente inerzia, anche alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute.
  • L'esecuzione integrale di una condanna al riconoscimento della Carta del docente comprende il rilascio della Carta e l'accredito dell'importo spettante per le annualità riconosciute dal titolo giudiziale, oltre agli accessori indicati nella pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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