Sentenza del 07/06/2017 n. 14072 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia che aveva riconosciuto al Comitato il diritto al rimborso IVA relativo all'anno 2000. I motivi riguardavano, principalmente, l'efficacia della domanda di condono fiscale presentata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 e la sussistenza dei presupposti per il rimborso e la detrazione dell'IVA da parte di un ente non commerciale, inclusa la necessità di una contabilità separata ai sensi dell'art. 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. In via preliminare, la Corte ha inoltre rilevato l'invalidità della procura rilasciata dal Comitato su un'istanza di fissazione dell'udienza, non idonea a costituirlo ritualmente nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto giuridicamente infondato il presupposto su cui si fondavano le decisioni di merito: il condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 non può essere applicato all'IVA, poiché incompatibile con il diritto dell'Unione europea e con gli obblighi di corretta applicazione e riscossione dei tributi armonizzati. Il condono è stato quindi disapplicato d'ufficio, con conseguente riespansione del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori questioni relative al rimborso IVA, alla natura dell'attività del Comitato e alla contabilità separata, provvedendo anche alla liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Misure di definizione agevolata dei rapporti tributari
La disposizione, nella parte applicabile all'IVA, deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea: lo Stato non può rinunciare in modo generalizzato alla corretta verifica e riscossione di un tributo armonizzato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-ter
Per gli enti non commerciali, l'esercizio della detrazione IVA richiede, secondo la prospettazione dell'Amministrazione e le questioni da esaminare nel rinvio, la separazione contabile dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3
Rileva ai fini delle condizioni e delle modalità del rimborso dell'eccedenza IVA; la sua applicazione concreta è stata rimessa al giudice del rinvio.
Art. 2697 del codice civile
Disciplina l'onere della prova, che nel giudizio di rinvio dovrà essere valutato con riferimento alla natura commerciale o istituzionale dell'attività e alla sussistenza dei requisiti per il rimborso.
Art. 83, comma 3, del codice di procedura civile
Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; una procura rilasciata su una semplice istanza di fissazione dell'udienza è invalida e non ratificabile.
Sesta direttiva 77/388/CEE
La normativa europea impone agli Stati membri di assicurare la corretta applicazione e riscossione dell'IVA; misure nazionali di condono generalizzato che impediscano tale controllo sono incompatibili con il diritto unionale.
Art. 10 del Trattato CE
Il principio di effettività e di leale cooperazione impone al giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione, anche superando preclusioni procedurali o processuali interne.
Massime di principio
- I condoni fiscali nazionali non possono essere applicati all'IVA quando comportano una rinuncia generalizzata dello Stato alla verifica e alla riscossione del tributo, perché l'IVA è un tributo armonizzato dal diritto dell'Unione europea.
- Il giudice nazionale deve disapplicare d'ufficio la norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione, anche se la questione non è stata dedotta tempestivamente dalle parti o il processo si trova in una fase avanzata.
- La presentazione di una domanda di condono IVA non rende automaticamente intangibili né i debiti né i crediti d'imposta: la posizione fiscale deve essere valutata secondo le regole ordinarie dell'IVA.
- Per ottenere la detrazione o il rimborso IVA, un ente non commerciale deve dimostrare concretamente la natura commerciale dell'attività e il rispetto degli obblighi contabili, inclusa, ove richiesta, la separazione tra attività commerciale e attività istituzionale.
- La cassazione della sentenza con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso al contribuente né lo nega definitivamente: il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente le questioni rimaste assorbite.
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare rigorosamente le forme previste dal codice di procedura civile; una procura apposta su un atto diverso dal ricorso o dal controricorso può comportare l'irrituale costituzione della parte.
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