Sentenza n. 117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva annullato l'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati
Esito
Favorevole al resistente (destinatario dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso contro l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. L'ordinanza aveva imposto in solido a più soggetti, tra cui il resistente, già amministratore delegato di una società operante nel trattamento dei rifiuti, la classificazione, rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti presenti in un capannone, nonché ulteriori interventi di messa in sicurezza. Il TAR aveva ravvisato, tra l'altro, l'insufficienza dell'istruttoria sull'effettiva riconducibilità dei rifiuti presenti nel 2023 alle condotte risalenti al 2001, l'assenza dei presupposti per l'esercizio di poteri extra ordinem dopo oltre vent'anni e il mancato accertamento della responsabilità soggettiva del destinatario, non potendo la responsabilità derivare da una generica culpa in vigilando o da una responsabilità oggettiva. Il Comune ha censurato soltanto due capi della sentenza: quello relativo all'incertezza sulla consistenza e sull'origine dei rifiuti, opponendo gli accertamenti ARPAM del 2023, e quello relativo all'insussistenza dell'urgenza, richiamando i rischi per la salute pubblica e l'incolumità risultanti dai sopralluoghi. Non ha invece impugnato l'autonomo capo con cui il TAR aveva ritenuto illegittima l'ordinanza per mancato accertamento e comprovata imputazione soggettiva della condotta al destinatario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di interesse. Il TAR aveva individuato un'autonoma e separata ragione di illegittimità dell'ordinanza, consistente nella violazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 per mancata dimostrazione, mediante istruttoria completa e motivazione esauriente, della responsabilità soggettiva del destinatario, ossia di una condotta negligente, imprudente o imperita. Tale capo non è stato specificamente censurato dal Comune ed è quindi passato in giudicato. Di conseguenza, anche l'eventuale accoglimento dei motivi d'appello effettivamente dedotti non avrebbe potuto procurare alcun vantaggio all'appellante, poiché sarebbe comunque rimasta ferma l'altra autonoma ragione di annullamento dell'ordinanza. Il Collegio ha ritenuto integrato il contraddittorio sul profilo di inammissibilità attraverso la memoria di replica dell'appellato, senza necessità di previo avviso ex art. 73 c.p.a. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
L'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati richiede un'adeguata e completa istruttoria sulla imputabilità soggettiva della condotta al destinatario e la prova di un comportamento negligente, imprudente o imperito; non è sufficiente una responsabilità oggettiva o una generica culpa in vigilando.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Sono richiamati quali basi normative dei poteri esercitati dal sindaco, ma la decisione d'appello è definita sull'inammissibilità dell'impugnazione per mancata censura di un capo autonomo della sentenza di primo grado.
art. 73 c.p.a.
Il previo avviso alle parti circa una questione rilevata d'ufficio non è stato ritenuto necessario, poiché il profilo di inammissibilità era stato portato all'attenzione dell'appellante dalla memoria di replica dell'appellato, senza successiva replica.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per carenza di interesse quando non censura uno dei capi autonomi della sentenza di primo grado che, da solo, è sufficiente a sorreggere la decisione sfavorevole: anche l'eventuale accoglimento dei motivi proposti non potrebbe arrecare alcuna utilità concreta all'appellante.
- La mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza determina il passaggio in giudicato di quella specifica statuizione, che non può essere rimessa in discussione attraverso la contestazione di altri capi della decisione.
- Ai fini dell'ordine di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria completa e fornire una motivazione esauriente sulla responsabilità soggettiva del destinatario, accertando una condotta negligente, imprudente o imperita; non è sufficiente fondare l'ordine su una responsabilità oggettiva o su una generica culpa in vigilando.
- Il contraddittorio sul rilievo d'inammissibilità rilevato d'ufficio può ritenersi assicurato quando la parte appellata abbia evidenziato in modo chiaro e inequivoco, anche senza una formale eccezione, la mancata impugnazione del capo autonomo e l'appellante abbia avuto la possibilità di replicare senza farlo.
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