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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01998/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza del motivo, perché il reato risultava già estinto per prescrizione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i delitti contestati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., dunque censurando il trattamento sanzionatorio e la motivazione della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il reato era già estinto per prescrizione alla data del 6 agosto 2023, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata come base del delitto patrimoniale dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 625 c.p.

    Norma richiamata come aggravante del delitto patrimoniale dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 55 L. 231/2007

    Norma richiamata come ulteriore disposizione violata nel capo di imputazione poi dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 133 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente a sostegno della censura sulla violazione di legge e sulla carenza di motivazione, ma ritenuta non decisiva perché il reato era già estinto per prescrizione.

Massime di principio

  • Quando il reato è già estinto per prescrizione alla data rilevante, le doglianze che incidono sul merito della pena o sulla motivazione sul trattamento sanzionatorio non sono idonee a superare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • La deduzione di violazione dell'art. 133 c.p. è manifestamente infondata se la contestazione riguarda un reato ormai prescritto, poiché viene meno l'interesse a una rivalutazione del giudizio di merito sulla pena.
  • In sede di legittimità, la sopravvenuta o già maturata prescrizione del reato comporta la chiusura del procedimento con declaratoria di inammissibilità del ricorso quando i motivi non incidono su profili autonomamente rilevanti e immediatamente scrutinabili.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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