Cassazione Penale, Sentenza n. 2396/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Plurimi ricorsi per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato o parzialmente riformato condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n.309) e reati connessi (art. 73 d.P.R. 309/1990), nonché per reati in materia di armi e ricettazione. Le censure principali riguardano: (i) insufficiente o contraddittoria motivazione circa la partecipazione associativa e la qualificazione dei fatti (inclusa la possibile derubricazione alla fattispecie di lieve entità); (ii) mancato riconoscimento del nesso di continuazione con pregresse sentenze irrevocabili; (iii) illegittimo riconoscimento dell'aggravante "associazione armata" (art. 74, comma 4) per alcuni imputati senza prova della prevedibilità della disponibilità di armi; (iv) richieste di maggiore valorizzazione delle prove a favore (es. escussione/rinnovazione dell'esame del collaboratore Milella); (v) contestazioni sulla determinazione della pena, sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e sulla misura della diminuzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati o inammissibili la maggior parte dei ricorsi (Barone, Bruno, Milella, Tritta, Carone, Leleuso, Michele Ruggieri e Sebastiano Ruggieri) e li ha condannati alle spese; ha invece parzialmente accolto i ricorsi di Caizzi Edoardo e Palermiti Antonino nella sola parte relativa al riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata (art. 74, comma 4 d.P.R. 309/1990), ritenendo la motivazione dei giudici di merito insufficiente sul punto e disponendo l'annullamento limitato a quella qualificante con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio su tale specifico profilo. Per il resto le affermazioni di responsabilità penale nei confronti di Caizzi e Palermiti sono state confermate e dichiarate irrevocabili. La Cassazione ha inoltre richiamato criteri interpretativi applicati ai vari profili (cfr. motivazione) e ha respinto le richieste di rinnovazione istruttoria o di ricalcolo sanzionatorio avanzate senza convincente supporto probatorio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte conferma che per la configurazione del reato associativo è necessario accertare l'accordo stabile, la struttura e l'affectio societatis; l'esistenza di ripetute condotte di spaccio può essere indizio ma non prova automatica dell'associazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4 (aggravante "associazione armata")
Per applicare l'aggravante in capo al singolo partecipante occorre, oltre alla disponibilità di armi nell'associazione, che sussista un coefficiente di prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte del singolo (quindi non basta il mero sequestro di armi nel covo senza elementi che colleghino tale disponibilità a quel partecipante)
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (delitti in materia di stupefacenti)
La distinzione tra le varie fattispecie (es. cessione, detenzione a fini di spaccio, lieve entità) richiede valutazione dei dati oggettivi e della frequenza/quantità per stabilire la gravità e la qualificazione del fatto
Codice di procedura penale, art. 192
La Corte richiama che l'eventuale violazione dell'art. 192 non è di per sé autonomo motivo di cassazione salvo che dia luogo a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rilevabile nel testo della decisione impugnata
Codice penale, art. 59, comma 2
Applicato per richiedere un coefficiente di prevedibilità nella valutazione dell'aggravante relativa alla disponibilità di armi
Codice penale, artt. 62-bis, 69, 132, 133
Rilevanti nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e nella determinazione della pena; la Corte conferma che il giudice di merito ha discrezionalità motivata nel valutare prevalenza o equivalenza delle circostanze
Codice di procedura penale, art. 671
Richiamato in relazione all'effetto di sentenze irrevocabili e alla disciplina del divieto di riesame/continuazione con fatti già giudicati
Codice di procedura penale, art. 606 (motivi di impugnazione)
Richiamato per chiarire la rilevanza processuale delle violazioni procedurali che siano sanzionate da nullità o che implichino mancanza/contraddittorietà della motivazione
Convenzione EDU, art. 6
Richiamata nelle censure sulla correlazione tra accusa e sentenza e sul diritto a un processo equo; la Corte verifica la rispondenza formale e motivazionale senza ravvisare violazioni
Massime di principio
- Per l'aggravante "associazione armata" (art. 74, comma 4 d.P.R. 309/1990) non è sufficiente il mero ritrovamento di armi nel "covo": occorre che, in relazione al singolo imputato, emerga una prevedibilità concreta della disponibilità di quelle armi (coefficiente di colpevolezza specifico).
- La prova dell'appartenenza all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico richiede di dimostrare l'accordo stabile, la struttura e l'affectio societatis; ripetuti episodi di spaccio sono indizi importanti ma non provano automaticamente l'associazione senza riscontri sulla partecipazione organizzata.
- La riqualificazione del fatto in ipotesi di "lieve entità" o la derubricazione richiedono valutazione puntuale di elementi oggettivi (quantitativi, frequenza, ruolo nell'organizzazione); conversazioni intercettate devono essere lette rigorosamente e corroborate da riscontri concreti per valere da sole.
- Le doglianze attinenti alla violazione dell'art. 192 c.p.p. sono rilevabili in cassazione solo se producono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non come profilo autonomo salvo che la norma sia sanzionata dalla legge come causa di nullità.
- Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti il giudice di merito ha ampia discrezionalità: non è tenuto a dettagliare perché ha scelto l'equivalenza invece della prevalenza salvo che la parte abbia indicato circostanze specifiche che rendano necessaria una motivazione più analitica.
- La richiesta di rinnovazione dell'esame di un collaboratore o di altra istruttoria può essere rigettata se le dichiarazioni del collaboratore sono già state adeguatamente valutate e utilizzate come riscontro, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- Il riconoscimento del nesso di continuazione con fatti già giudicati irrevocabili deve rispettare le regole del divieto di bis in idem e la disciplina processuale (art. 671 c.p.p.); la riconoscibilità della continuazione non è automatica e richiede motivazione specifica.
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