Cassazione Civile, Ordinanza n. 36199/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte dei giudici di merito, del diritto di un assicurato alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 gennaio 2008 e dalla conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle prestazioni. La corte d'appello aveva ritenuto che l'assicurato avesse maturato i requisiti di età e anzianità contributiva al 31 dicembre 2007 e che la pensione dovesse essere liquidata in regime contributivo nella gestione separata, computando anche la contribuzione precedentemente versata nella gestione lavoratori dipendenti. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 3 del d.m. 282/1996, sostenendo che il cumulo/computo della contribuzione dell'AGO nella gestione separata non poteva operare retroattivamente dalla data di maturazione dei requisiti, poiché la domanda di computo era stata presentata solo successivamente; in difetto di tale domanda, i contributi delle diverse gestioni non potevano essere valutati nella gestione separata per anticipare la decorrenza della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il computo nella gestione separata della contribuzione maturata in altre gestioni è rimesso alla scelta discrezionale dell'assicurato e può operare solo a seguito di espressa domanda; prima di tale manifestazione di volontà, i contributi versati in altre gestioni non sono valutabili nella gestione separata. Poiché la sentenza impugnata aveva riconosciuto la pensione con decorrenza anteriore alla domanda di computo, in contrasto con tale principio, la Corte l'ha cassata e ha rinviato la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 282/1996
Il computo dei contributi versati in altra gestione nella gestione separata presuppone una espressa domanda dell'assicurato; prima di tale domanda i contributi non possono essere valorizzati ai fini della liquidazione della pensione nella gestione separata.
art. 2, comma 26, L. 335/1995
La pensione è stata in concreto liquidata in regime contributivo nella gestione separata, con computo della contribuzione di altra gestione, ma tale operazione è subordinata alla scelta dell'interessato.
Massime di principio
- Quando l'assicurato è titolare di contribuzione in più gestioni previdenziali, la scelta di utilizzare contributi di una gestione diversa per conseguire il trattamento a carico della gestione separata è rimessa alla sua volontà e non opera automaticamente.
- Il computo di contribuzione maturata in altra gestione ai fini della pensione nella gestione separata produce effetti solo dalla data della relativa domanda, non potendo retroagire alla data di maturazione astratta dei requisiti senza tale opzione espressa.
- Se il diritto alla pensione sussiste solo grazie al computo di contribuzione di altra gestione, la decorrenza e la liquidazione del trattamento devono essere ancorate alla manifestazione di volontà dell'assicurato prevista dalla disciplina applicabile.
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