Sentenza n. 226/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza resa Tribunale di Palermo n. 3791/2024 pubblicata il 24 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che riconosceva la Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 3791/2024, divenuta irrevocabile, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta Docente, di importo annuo pari a 500 euro, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nonché era stato condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione dell’importo complessivo di 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto la mancata integrale esecuzione del titolo giudiziale. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, provvedendo al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, su istanza della parte interessata, il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, per provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione; il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal titolo giudiziale costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario appartenente all’amministrazione interessata, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto nel titolo posto in esecuzione.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto l’applicabilità della disciplina sull’assenza di compenso del commissario anche nel contesto considerato.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché i relativi termini di presentazione della parcella.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell’esercizio dei poteri ex art. 114 c.p.a., l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento, purché la mancata esecuzione risulti documentata.
- Quando il titolo giudiziale impone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione resistente può essere escluso quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, secondo le modalità operative stabilite per gli ausiliari del giudice.
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