Cassazione Civile, Ordinanza n. 00656/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 131 mila euro sulla base di un assegno bancario rilasciato dal debitore. L'opponente sosteneva che l'assegno non garantisse un prestito personale, ma un finanziamento destinato a società terze e collegato a un'operazione immobiliare mai realizzata; deduceva inoltre che il creditore non avesse interesse ad agire, poiché l'assegno non era stato portato all'incasso, e che un successivo accordo scritto avrebbe novato o comunque estinto il rapporto originario. In cassazione il debitore ha articolato nove motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione di una pretesa confessione emersa dall'interrogatorio formale; (2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 2730 e 2733 c.c. per mancata prova del credito e uso improprio delle dichiarazioni rese; (3) omesso esame della prova/confessione; (4)-(5) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. e vizio motivazionale sulla natura novativa del secondo accordo, che recava la clausola secondo cui la nuova scrittura avrebbe compreso e annullato ogni altra precedente; (6)-(7) violazione di norme processuali e sostanziali sull'interesse ad agire, sulle obbligazioni e sulla condizione sospensiva, contestando la ricostruzione secondo cui l'incasso dell'assegno sarebbe stato subordinato al mancato verificarsi della costruzione; (8) mero rinvio ai motivi precedenti; (9) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per l'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale relativo alla nullità del secondo accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla confessione, osservando che le dichiarazioni rese non integravano necessariamente confessione giudiziale perché c.d. dichiarazioni titolate e comunque non equivalevano ad ammissione dell'obbligo restitutorio in capo al beneficiario del prestito; ha inoltre rilevato l'inammissibilità della censura sulla scrittura del 5.2.2007 per mancata trascrizione del suo contenuto e perché la ricostruzione dell'accordo appartiene al fatto. Quanto ai motivi sull'interpretazione dei patti, ha confermato che la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la novazione sulla base dell'autonomia dei due atti, della diversa somma e dei diversi rapporti soggettivi, e che il ricorrente non aveva dimostrato la prevalenza del solo criterio letterale. I motivi sull'interesse ad agire e sulla condizione dell'incasso sono stati dichiarati inammissibili perché implicavano accertamenti di fatto non riesaminabili in cassazione. L'ottavo motivo è stato qualificato come non motivo, e il nono è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva assorbito la questione della nullità dell'appello incidentale in ragione della ritenuta autonomia del secondo accordo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire va valutato in concreto; nella specie la Corte ha ritenuto che, secondo l'accertamento di merito, l'interesse del creditore sussistesse perché l'assegno era non azionabile prima del verificarsi della condizione e poi era stato tentato l'incasso.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 112 c.p.c.
La censura sull'omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché il motivo dell'appello incidentale era stato assorbito dalla Corte territoriale.
art. 115 c.p.c.
Il ricorrente invocava la violazione del principio di disponibilità della prova; la Corte ha escluso che vi fosse omesso esame di una prova legale nei termini prospettati.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione dell'efficacia probatoria e l'interpretazione del materiale istruttorio spettano al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 1197 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'adempimento e alla diversa destinazione dell'assegno, senza accoglimento.
art. 1353 c.c.
Richiamato per la dedotta condizione sospensiva collegata all'incasso dell'assegno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su un diverso accertamento di fatto.
art. 1362 c.c.
La Corte ha confermato l'applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali da parte del giudice di merito, valorizzando il tenore complessivo degli atti e la loro autonomia reciproca.
art. 1362 ss. c.c.
L'interpretazione della volontà negoziale è stata considerata accertamento di fatto, sindacabile solo nei limiti consentiti in cassazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la censura non è stata accolta perché fondata su una diversa lettura del materiale probatorio e su questioni di fatto.
art. 2730 c.c.
La Corte ha escluso che le dichiarazioni riportate integrassero confessione in senso tecnico, essendo dichiarazioni titolate e non ammissione di un fatto sfavorevole certo.
art. 2733 c.c.
Richiamato sulla confessione giudiziale; la Corte ha negato che nel caso vi fosse confessione utile ai fini prospettati.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per la specificità dei motivi d'appello; la censura è stata respinta perché la questione era stata assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dalla parte su un rapporto obbligatorio non hanno automaticamente valore confessorio quando si limitano a indicare il titolo o la destinazione economica dell'operazione, senza ammettere in modo inequivoco un fatto storico sfavorevole o l'esatta imputazione dell'obbligazione.
- La confessione giudiziale richiede l'ammissione di fatti sfavorevoli e non può essere desunta da affermazioni che contengano valutazioni giuridiche, qualificazioni del credito o del debito, o ricostruzioni non univoche del rapporto.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in un riesame del merito quando il ricorrente chiede soltanto una diversa lettura delle prove o pretende di attribuire efficacia decisiva a un singolo elemento istruttorio.
- L'interpretazione di una scrittura privata e la verifica della sua eventuale funzione novativa costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione è necessario denunciare specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale effettivo, non la mera preferenza per il criterio letterale.
- La novazione non può presumersi dalla sola clausola generica di assorbimento o annullamento di precedenti scritture quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che i due atti riguardano rapporti diversi, importi diversi o soggetti diversi.
- L'interesse ad agire va apprezzato alla luce dell'utilità concreta e attuale della tutela richiesta; se il giudice di merito accerta che il credito è azionabile solo al verificarsi di una condizione e che un tentativo di incasso è stato effettuato, la censura in cassazione che pretenda un diverso accertamento fattuale è inammissibile.
- Le doglianze che presuppongono nuovi accertamenti di fatto, o che non riportano in modo completo il contenuto dei documenti decisivi, sono inammissibili in cassazione per difetto di specificità.
- Un motivo di ricorso che si limiti a rinviare integralmente a doglianze già svolte senza una autonoma critica alla sentenza impugnata non integra un vero motivo di impugnazione.
- Quando il giudice di appello dichiara assorbita una questione, non vi è spazio per censurare l'omessa pronuncia su quella stessa questione se la decisione di assorbimento è logicamente incompatibile con l'esame del motivo assorbito.
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