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Ordinanza

Ordinanza n. 231/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione sanitaria limitata a 10 posti letto e 3.260 prestazioni annue, nonché delibera ASP che ha escluso la società dalla contrattualizzazione e dal riparto del budget sanitario per il 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 8-ter d.lgs. 502/1992, nella parte in cui l’attività del centro di riabilitazione estensiva extraospedaliera è stata limitata a 10 posti letto a ciclo continuativo e 3.260 prestazioni annue a ciclo diurno, invece dei 30 posti letto e delle 11.520 prestazioni richiesti. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera dell’ASP relativa ai contratti per l’erogazione di prestazioni di assistenza territoriale per il 2026, contestando la mancata inclusione tra i soggetti contrattualizzabili e la conseguente esclusione dal riparto del budget. È stata proposta domanda cautelare limitatamente agli atti impugnati con i motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che l’accesso alla contrattazione annuale e al riparto dei budget presupponga il previo accreditamento istituzionale. La società risultava titolare della sola autorizzazione all’esercizio prevista dall’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992, ma non dell’accreditamento istituzionale, che costituisce requisito propedeutico alla contrattualizzazione. Pertanto, allo stato degli atti, essa non era un soggetto giuridicamente selezionabile dall’ASP per la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 relativi al 2026. Quanto al periculum, il danno economico derivante dalla mancata contrattualizzazione è stato qualificato come pregiudizio esclusivamente patrimoniale, non irreparabile e, ove ne ricorrano i presupposti all’esito del giudizio di merito, risarcibile per equivalente. La società è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle quattro parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria non è sufficiente, da sola, per accedere alla contrattazione con il Servizio sanitario e al relativo budget.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Gli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie presuppongono che la struttura sia previamente accreditata e giuridicamente selezionabile.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; in loro assenza la domanda deve essere respinta.

Massime di principio

  • La titolarità della sola autorizzazione sanitaria all’esercizio non attribuisce alla struttura privata il diritto di partecipare alla contrattazione annuale con l’azienda sanitaria né al riparto del budget pubblico; a tal fine è necessario il previo accreditamento istituzionale.
  • La struttura privata priva di accreditamento istituzionale non costituisce un soggetto giuridicamente selezionabile dall’azienda sanitaria per la stipula degli accordi contrattuali relativi all’erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario.
  • Il danno economico derivante dalla mancata contrattualizzazione, in quanto pregiudizio patrimoniale suscettibile di reintegrazione per equivalente, non integra di per sé un periculum in mora idoneo a fondare la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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