Sentenza n. 5819/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00217/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva corretto il risultato delle elezioni comunali, proclamando Elisa Marchiselli sindaco e dichiarando inammissibili i ricorsi incidentali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati eletti)
Prevale il privato
La controversia
Le elezioni comunali di Cermignano, comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si erano concluse con uno scarto di tre voti tra le liste concorrenti. Il TAR aveva attribuito alla lista risultata seconda due voti inizialmente non attribuiti o attribuiti diversamente, annullato due voti assegnati alla lista risultata prima per la presenza dei nomi di potenziali elettori e dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali. Gli appellanti principali hanno dedotto: la violazione delle norme sulla validità del voto quanto a una scheda recante una cancellatura della preferenza; l’illegittima attribuzione di un voto espresso con preferenza per un candidato collocata nello spazio della lista avversaria; l’illegittimo annullamento di schede recanti i nomi di persone candidate in precedenti elezioni; l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto da alcuni candidati pretermessi nel precedente giudizio; l’erroneità delle valutazioni sulle schede contenenti il cognome Giancola e le indicazioni Di Febbo e Di Febo. L’appellante incidentale ha contestato l’attribuzione di ulteriori voti alla lista vincente e la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso incidentale, deducendo anomalie, segni di riconoscimento e contraddittorietà delle schede.
La decisione
L’appello principale è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto invalido il voto della Sezione 3 recante una evidente cancellatura della preferenza: la cancellatura, non essendo necessaria all’espressione del voto, costituisce segno di riconoscimento; non è configurabile un errore scusabile, poiché l’elettore avrebbe dovuto chiedere la sostituzione della scheda in presenza di un errore grave. È stata invece confermata la validità dell’altro voto attribuito alla lista seconda classificata, poiché la preferenza per un candidato della lista votata, pur apposta nello spazio della lista avversaria, non contraddice il voto di lista; in ogni caso, prevale il voto di lista e la preferenza eventualmente riferita a una lista diversa è inefficace. È stata confermata anche la nullità dei voti recanti i nomi Volpe e Sagripanti, poiché si trattava di nominativi di potenziali elettori e la precedente candidatura degli interessati, risalente a elezioni non contestuali, non giustificava l’errore. Il Consiglio di Stato ha accolto la censura relativa all’inammissibilità del ricorso incidentale di Candelori, Monticelli e Narcisi: essendo la prima sentenza stata annullata per mancata integrazione del contraddittorio, la tempestività del ricorso incidentale dei litisconsorti pretermessi doveva essere valutata esclusivamente nel giudizio riassunto; il ricorso, notificato e depositato entro il termine previsto dall’art. 130, comma 5, c.p.a., era tempestivo. Le ulteriori censure sono state esaminate nei limiti della riproposizione dei motivi incidentali e respinte: la scheda con voto di lista per una lista e due preferenze riferite alle liste contrapposte presentava un’anomalia non spiegabile con la normale imperizia dell’elettore e un potenziale segno di riconoscimento; le indicazioni Di Febbo e Di Febo costituivano invece lievi deformazioni del nome e del cognome, non idonee a rendere riconoscibile il voto. L’appello incidentale di Luca Saputelli è stato rigettato: il motivo contro la declaratoria di inammissibilità era generico e l’interessato non rientrava tra i controinteressati pretermessi, sicché la notifica del ricorso in riassunzione non lo rimetteva in termini. In conseguenza dell’eliminazione di un voto attribuito alla lista seconda classificata, il risultato elettorale è stato corretto nei termini indicati in motivazione. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata; sono efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, se riferite a candidati della lista votata.
La disposizione si applica alle elezioni dei comuni con meno di 15.000 abitanti e impone di preservare, ove possibile, il voto di lista: la preferenza riferita a un candidato di altra lista è inefficace, mentre l’errore nello spazio di apposizione della preferenza non invalida il voto di lista quando la volontà dell’elettore sia comunque univoca.
art. 64, comma 2, n. 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
La presenza di segni di riconoscimento determina la nullità del voto. La valutazione deve essere rigorosa, soprattutto nei corpi elettorali ristretti; una cancellatura non necessaria alla manifestazione del voto può costituire segno di riconoscimento, così come l’indicazione di un nominativo appartenente a un potenziale elettore.
art. 130, comma 5, c.p.a.
Nel giudizio elettorale riassunto dopo l’annullamento della precedente sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, la tempestività del ricorso incidentale dei controinteressati pretermessi si verifica con riferimento al giudizio riassunto e non al giudizio originario dichiarato nullo.
art. 130 c.p.a.
La disciplina del rito elettorale consente il ricorso incidentale, che deve essere proposto entro il termine perentorio previsto per il giudizio elettorale.
Massime di principio
- Nelle elezioni comunali dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quando il voto di lista è univoco, l’indicazione della preferenza per un candidato della lista votata in uno spazio riservato alla lista avversaria non invalida il voto di lista; la preferenza resta efficace se riferita a un candidato della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze per candidati di altra lista.
- La cancellatura di una preferenza già espressa, anche se sostituita dall’indicazione corretta del candidato, può costituire segno di riconoscimento quando non sia necessaria all’espressione del voto. In presenza di un errore grave nella compilazione, l’elettore deve chiedere la sostituzione della scheda e non può correggerla autonomamente.
- L’indicazione sulla scheda del nominativo di una persona non candidata, che sia anche potenziale elettore, integra un segno di riconoscimento, salvo che la confusione sia plausibilmente spiegata dalla candidatura della stessa persona in una diversa elezione contestuale. Una candidatura risalente a precedenti elezioni non giustifica, di regola, l’errore.
- Quando una sentenza elettorale è annullata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, la tempestività del ricorso incidentale proposto dai soggetti pretermessi deve essere valutata esclusivamente nel giudizio riassunto e non nel giudizio originario dichiarato nullo.
- Nel processo amministrativo, se il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo e procede comunque, per completezza, all’esame del merito, la statuizione di rito costituisce l’unica ratio decidendi effettiva; le argomentazioni di merito sono prive di effetti giuridici e non devono essere autonomamente impugnate, salvo che siano riproposti i motivi originari nei limiti necessari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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