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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06142/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza di appello che aveva accolto il gravame della società e, riformando il primo grado, aveva escluso la debenza dei contributi richiesti con note di rettifica e con successivo avviso di addebito. La controversia nasce da agevolazioni contributive fruite dalla società per due lavoratori assunti nel 2015. A fronte di un invito a regolarizzare notificato il 27 novembre 2017 per omesso versamento di contributi di giugno e luglio 2017, la società aveva presentato entro il termine di 15 giorni un'istanza di rateizzazione, poi accolta dall'INPS il 15 dicembre 2017; la prima rata era stata pagata il 27 dicembre 2017, quindi il primo giorno non festivo successivo alla scadenza, e il residuo era stato poi integralmente versato. Nonostante ciò, l'INPS aveva emesso note di rettifica disconoscendo l'intera agevolazione e poi avviso di addebito. Con l'unico motivo di ricorso, l'Istituto ha denunciato violazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296/2006 e degli artt. 5, comma 2, lett. a), e 7, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007, sostenendo che la regolarizzazione entro 15 giorni richiedesse non solo la presentazione dell'istanza di rateazione, ma anche che entro quel termine intervenisse il provvedimento favorevole dell'INPS; secondo l'Istituto, in difetto, il DURC interno sarebbe rimasto negativo e le agevolazioni non sarebbero spettate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui, ai fini della regolarità contributiva, è sufficiente che il datore di lavoro presenti tempestivamente istanza di rateizzazione e che questa sia poi accolta dall'INPS; non rileva che il provvedimento di accoglimento intervenga dopo la scadenza del termine di 15 giorni fissato nell'invito a regolarizzare, perché l'accettazione dell'istanza integra la condizione prevista dalla disciplina per considerare regolare la posizione contributiva. La Corte ha osservato che una diversa soluzione renderebbe la possibilità di sanare l'irregolarità dipendente dai tempi di lavorazione dell'ente previdenziale, e non dalla condotta del soggetto interessato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'INPS alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006

    I benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC; le modalità di rilascio e le irregolarità non ostative sono demandate a decreto ministeriale.

  • art. 5, comma 2, lett. a), D.M. 24 ottobre 2007

    La regolarità contributiva sussiste anche in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole.

  • art. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007

    In mancanza dei requisiti, l'ente invita a regolarizzare entro un termine non superiore a quindici giorni; il termine riguarda la tempestiva attivazione della regolarizzazione, non la necessaria conclusione del procedimento interno dell'ente entro lo stesso termine.

  • art. 3, D.M. 30 gennaio 2015

    La regolarità contributiva sussiste anche in caso di rateizzazioni concesse dall'Istituto.

  • art. 4, D.M. 30 gennaio 2015

    Se non è possibile attestare in tempo reale la regolarità, gli enti invitano a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni; anche qui il rilievo è della condotta dell'interessato, non dei tempi di risposta dell'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di DURC e agevolazioni contributive, la posizione del datore di lavoro va considerata regolare quando l'istanza di rateizzazione del debito sia stata presentata entro il termine assegnato e poi accolta dall'ente previdenziale, anche se il provvedimento di accoglimento interviene dopo la scadenza del termine di regolarizzazione.
  • Il termine di quindici giorni assegnato con l'invito a regolarizzare attiene alla tempestiva iniziativa del soggetto obbligato e non può essere trasformato in un termine per l'adozione del provvedimento da parte dell'ente, pena rendere la sanatoria dipendente da un fattore estraneo alla sfera di controllo del debitore.
  • Ai fini dell'apprezzamento della regolarità contributiva non può attribuirsi rilievo preclusivo ai tempi interni di lavorazione dell'ente quando l'interessato abbia rispettato il termine per attivare la procedura di rateizzazione e questa sia stata accolta.
  • La disciplina del DURC va interpretata in modo da evitare che l'accesso ai benefici contributivi dipenda dall'alea dei tempi di risposta dell'amministrazione previdenziale anziché dal comportamento diligente del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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