Cassazione Civile, Ordinanza n. 21765/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IMU relativa all’anno 2015, annullato in primo e secondo grado per asserita decadenza del potere impositivo. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: ha sostenuto che la Corte tributaria regionale avesse erroneamente qualificato la vicenda in termini di prescrizione, mentre si trattava di decadenza, e che ai fini del rispetto del termine decadenziale dovesse applicarsi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Secondo la ricorrente, poiché l’atto era stato consegnato all’ufficio postale il 25 marzo 2021, la notifica doveva considerarsi tempestiva, essendo il termine prorogato dalla disciplina emergenziale Covid-19 fino al 26 marzo 2021. Sono stati richiamati, a sostegno, la disciplina sulle notificazioni degli atti tributari e la sospensione dei termini prevista dall’art. 67 del d.l. n. 18/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, anche agli atti impositivi tributari, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: ai fini della decadenza rileva la data in cui l’ente impositore ha posto in essere gli atti necessari alla notificazione, non quella in cui il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto. Ha inoltre affermato che la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 si applica anche ai termini di decadenza degli enti impositori, determinandone lo spostamento in avanti per la durata della sospensione. Poiché nel caso concreto il termine decadenziale scadeva il 26 marzo 2021 e l’atto era stato spedito il 25 marzo 2021, la notifica è stata ritenuta tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Richiamata dalla ricorrente come norma relativa al termine decadenziale dell'accertamento IMU.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come fonte che, per gli atti tributari, consente l'applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
art. 149 c.p.c.
Richiamato in tema di notificazione, a sostegno della rilevanza della spedizione dell'atto ai fini della tempestività.
L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3
Richiamata quale disciplina della notificazione a mezzo posta.
artt. 2935 e 2948 c.c.
Richiamati nel ricorso, ma la Corte ha risolto la questione sul piano della decadenza e della notificazione degli atti impositivi.
art. 67, commi 1 e 4, d.l. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020
La Corte ha ritenuto che sospendesse i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, prorogando di 85 giorni i termini di decadenza.
art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159/2015
Richiamato quale disposizione applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 67, comma 4, d.l. n. 18/2020, per la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
art. 3, comma 3, L. n. 212/2000
Richiamato in via derogata dalla disciplina emergenziale, che ha previsto la sospensione dei termini anche in deroga allo Statuto del contribuente.
Massime di principio
- Nel campo degli atti impositivi tributari, ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere accertativo, opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: conta la data in cui l'ente impositore ha compiuto gli adempimenti necessari per la notifica, non la data di effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- La sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale Covid-19 si applica anche ai termini di decadenza degli uffici degli enti impositori e determina uno slittamento in avanti della scadenza per un periodo corrispondente alla sospensione.
- Quando il termine decadenziale, già prorogato per effetto della sospensione normativa, scade in una certa data, la consegna dell'atto all'ufficio postale entro tale data rende tempestiva la notificazione, anche se la conoscenza del contribuente avviene successivamente.
- In materia tributaria, l'erronea qualificazione della questione come prescrizione anziché decadenza non impedisce l'esame del corretto regime applicabile alla notificazione e alla proroga dei termini, se la censura di violazione di legge investe proprio tali profili.
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