Cassazione Penale, Sentenza n. 21096/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva più vizi: erronea applicazione della legge penale per l'improcedibilità per difetto di querela in relazione al capo a), mancata declaratoria di prescrizione per tutti i reati, violazione di legge e difetto di motivazione sulla responsabilità per il reato di furto e per gli illeciti relativi all'uso abusivo di carta di credito (capi b) e c)), nonché errata determinazione della pena per non avere valutato le circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado. La Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza d'appello ha implicitamente escluso la recidiva riconosciuta in primo grado e ha omesso di calcolare la riduzione di pena per le attenuanti generiche concesse dal Tribunale, incidendo sul termine di prescrizione: considerata l'esclusione delle aggravanti e le pene previste, tenuto conto degli 8 mesi di sospensione intervenuti nel procedimento, il termine di prescrizione risultava decorso dalla data di commissione (18/09/2014) e scaduto il 18/11/2022. Poiché il rapporto processuale è proseguito nel frattempo, i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. La decisione si basa sull'omessa considerazione in appello della recidiva e dell'effetto delle attenuanti generiche (conseguente errata determinazione della pena e del termine prescrizionale) e sul calcolo del decorso della prescrizione (consumazione 18/09/2014, con sospensione di 8 mesi, scadenza 18/11/2022). Non si è resa necessaria l'ulteriore valutazione della procedibilità per difetto di querela, atteso che l'estinzione per prescrizione è stata ritenuta pacifica.
Norme richiamate
art. 625 cod.pen.
La Corte d'appello ha escluso le circostanze aggravanti previste dai numeri 2 e 7 di tale norma; tale esclusione ha inciso sul quadro sanzionatorio e quindi sul decorso della prescrizione
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per la trattazione e la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione (riassunto dei distinti motivi)
divieto di reformatio in pejus (principio giurisprudenziale)
La Corte rileva che l'omissione nel calcolo delle attenuanti concesse in primo grado avrebbe potuto comportare un peggioramento della posizione dell'imputato in violazione del divieto di reformatio in pejus; la mancata applicazione delle attenuanti ha inciso sul termine prescrizionale
Massime di principio
- La determinazione del termine di prescrizione dipende dalla concreta previsione ed applicazione delle circostanze aggravanti/attenuanti e dalla eventuale recidiva: omissioni o errori nel conteggio da parte del giudice d'appello possono portare alla estinzione per prescrizione dei reati in sede di cassazione.
- Se la sentenza impugnata non manifesta chiaramente il riconoscimento della recidiva o omette di calcolare le riduzioni per attenuanti già concesse in primo grado, ciò deve essere considerato rilevante anche ai fini del decorso della prescrizione.
- Quando emerge in cassazione che i reati sono prescritti, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio: non è necessario esaminare ulteriori questioni sostanziali se l'estinzione per prescrizione risulta manifesta.
- Le eccezioni circa la condizione di procedibilità (es. querela) devono essere specifiche e adeguatamente motivate in cassazione: censure generiche rischiano di essere ritenute inammissibili o irrilevanti se la prescrizione è già pacifica.
- Difensori e giudici devono sempre calcolare esplicitamente l'effetto delle attenuanti, delle aggravanti, della recidiva e dei periodi di sospensione sul termine prescrizionale per evitare errori che possano incidere sull'estinzione del reato.
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