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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29148/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

I familiari di un appuntato dell'Arma dei Carabinieri agivano per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dal trasferimento del congiunto per incompatibilità ambientale e dalla contestuale revoca dell'alloggio di servizio. Il trasferimento era stato poi annullato dal giudice amministrativo per illegittimità. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d'appello, valorizzando l'illegittimità del provvedimento e la colpevole superficialità dell'azione amministrativa, condannava il Ministero al pagamento di Euro 10.000 per ciascun attore, a titolo di danno non patrimoniale. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c., per asserita motivazione contraddittoria, sostenendo che se gli atti dei militari erano dovuti non potevano poi fondare una colpa dell'Amministrazione; 2) violazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c., per mancato accertamento della colpa e per insussistenza di un danno non patrimoniale serio, deducendo che si trattava di meri disagi; 3) violazione dell'art. 1226 c.c., per difetto di esplicitazione dei criteri della liquidazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché estraneo alla reale ratio decidendi: il trasferimento era stato disposto non per il carattere dovuto degli atti dei militari, ma per il contenuto degli stessi e per fatti poi risultati non imputabili ai figli del militare. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva espressamente accertato la colpa della P.A. in termini di colpevole superficialità nell'adottare il trasferimento senza attendere gli sviluppi delle indagini, e che il pregiudizio allegato (dolore, sofferenza, discredito familiare, ripercussioni sociali, specie in ambito scolastico) integrava danno non patrimoniale risarcibile, non trattandosi di meri fastidi. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui la liquidazione equitativa è sindacabile in cassazione solo se la motivazione non dia conto, almeno sommariamente, del percorso logico-giuridico seguito; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva indicato gli elementi di fatto posti a base della stima equitativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato poiché parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la censura per motivazione apparente o contraddittoria è inammissibile se non coglie la reale ratio decidendi e mira a rivalutare il merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente la denuncia di nullità della sentenza, ma non l'ingresso di censure prive di decisività rispetto alla motivazione effettiva

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana richiede condotta colposa, danno ingiusto e nesso causale

  • art. 2059 c.c.

    il danno non patrimoniale è risarcibile nei limiti elaborati dalla giurisprudenza per la lesione di diritti inviolabili

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di allegazione e prova del pregiudizio grava sulla parte che lo invoca

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa richiede che il giudice indichi, anche sommariamente, i criteri e gli elementi considerati

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato l'ulteriore contributo unificato perché il ricorrente è un'Amministrazione dello Stato

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale o della violazione di legge, non si confronti con la vera ragione decidendi della sentenza impugnata e miri soltanto a sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Ai fini della responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima, la colpa può essere desunta dalla superficialità nell'adozione del provvedimento, specie quando l'amministrazione non abbia atteso gli sviluppi istruttori necessari prima di incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.
  • Il danno non patrimoniale è risarcibile se il pregiudizio allegato supera la soglia dei meri disagi o fastidi e consiste in sofferenze, discredito o compromissioni delle relazioni personali socialmente apprezzabili, purché specificamente allegati.
  • La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito indichi, anche in modo sintetico, gli elementi di fatto e il percorso logico seguiti per quantificare il risarcimento, senza necessità di una dimostrazione analitica di ciascun passaggio.
  • Non può ritenersi mancante la motivazione sulla quantificazione equitativa se la decisione individua le concrete conseguenze pregiudizievoli accertate e le assume come base della stima del quantum.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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