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Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento del diritto del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dall’ottobre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 28 dicembre 2013, prot. 5733/D5 (CIG 54727933A7), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 3654/D05 del 24.07.2014; prot. 2975/D05 del 27.05.2015; prot. 7072/D05 del 25.11.2015; prot. 4357/D05 del 20.05.2016; prot. 0003640 del 28.04.2017; prot. 0008695 del 13.11.2017; prot. 0005772 del 12.09.2018; prot. 6017 del 18.09.2018; prot. 3678/D5 del 07.05.2019) (CIG 7978767ECE) emessi dall’Istituto Comprensivo Sant’Elia Commenda di Brindisi (BR) nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per 2 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» (CIG 4411145003) e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 5.433,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al 18 marzo 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di revisione dei prezzi, implicito nel rifiuto tramite Sistema di Interscambio delle fatture relative al compenso revisionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturata dall’ottobre 2018 al 18 marzo 2020, in relazione a un appalto di servizi di pulizia eseguito nell’ambito di una convenzione Consip, nonché il pagamento di € 5.433,00 oltre IVA e degli interessi moratori. La ricorrente ha invocato l’art. 115 del d.lgs. 163/2006, l’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico, che prevedevano l’aggiornamento annuale dei corrispettivi sulla base della variazione dell’indice ISTAT FOI. I motivi riguardavano: il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi; la quantificazione del relativo importo; la spettanza e la decorrenza degli interessi moratori. In via preliminare, il TAR ha esaminato la propria giurisdizione, contestata in relazione alla natura della pretesa revisionale e alla presenza di una clausola contrattuale incidente sia sull’an sia sul quantum.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., trattandosi di controversia relativa alla clausola di revisione dei prezzi e al relativo provvedimento applicativo in un contratto di servizi a esecuzione continuata. La giurisdizione comprende sia l’an sia il quantum della revisione, senza che rilevi la qualificazione della posizione come diritto soggettivo. Nel merito, il ricorso è stato parzialmente accolto. Il giudice ha accertato il diritto dell’impresa alla revisione dei prezzi per il periodo da ottobre 2018 al 18 marzo 2020, ritenendo che l’art. 115 del d.lgs. 163/2006 costituisse norma imperativa, integrativa della disciplina contrattuale, e che la lex specialis prevedesse un aggiornamento annuale pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno di attività. È stata invece respinta la pretesa relativa alla diversa decorrenza degli interessi moratori: gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sono stati riconosciuti soltanto dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza per il pagamento non era maturato il ritardo qualificato richiesto per gli interessi moratori. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca e per la recente definizione della questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 163/2006

    Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.

    La disposizione rinvia al codice del processo amministrativo per l’individuazione delle controversie in materia di contratti pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (...) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

    La giurisdizione esclusiva comprende tutte le controversie sulla revisione dei prezzi, sia relative all’an sia relative al quantum, anche quando la pretesa abbia consistenza di diritto soggettivo.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

    La norma imponeva l’inserimento della revisione periodica nei contratti di servizi e forniture a esecuzione continuata o periodica; la disciplina è imperativa e integra automaticamente la volontà negoziale difforme.

  • art. 10, comma 5, Convenzione Consip

    I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (...) in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (...) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.

    La clausola contrattuale rende operativo il meccanismo legale di revisione, individuando, in mancanza dei dati normativi, l’indice ISTAT FOI e rinviando alle modalità del Capitolato.

  • art. 9.4 Capitolato tecnico

    Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente.

    La clausola prevede l’aggiornamento annuale del canone, pari all’intera variazione dell’indice ISTAT FOI dell’anno precedente, a partire dal secondo anno dall’ordinativo principale.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    Le clausole difformi dalla disciplina imperativa sulla revisione dei prezzi sono sostituite o integrate automaticamente dalla norma imperativa; la nullità colpisce la clausola difforme, non l’intero contratto, quando quest’ultimo può conservarsi.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori sulle transazioni commerciali decorrono, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto al compenso revisionale e fino al soddisfo, non da una data anteriore alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso e alla relativa scadenza di pagamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla clausola di revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006 per contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l’accertamento dell’an sia la quantificazione del compenso revisionale.
  • L’art. 115 del d.lgs. 163/2006 costituisce norma imperativa, non derogabile dalle parti, che si inserisce automaticamente nel contratto e rende nulle le clausole incompatibili nella parte difforme, senza travolgere necessariamente l’intero rapporto contrattuale.
  • Quando la lex specialis stabilisce un aggiornamento annuale dei corrispettivi pari alla variazione dell’indice ISTAT FOI, l’affidatario ha diritto alla revisione secondo quel meccanismo a partire dal secondo anno di esecuzione, per il periodo effettivamente coperto dal rapporto contrattuale.
  • Gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sul compenso revisionale non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso e della scadenza del relativo pagamento; nel caso deciso sono dovuti dalla pubblicazione della sentenza di accertamento fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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