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Sentenza

Sentenza n. 1491/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Prefetto di Crotone del 29 agosto 2025 di nomina del commissario prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Carfizzi, con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto prefettizio con il quale era stato nominato un commissario prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Carfizzi, fino al rinnovo delle operazioni di voto relative alle elezioni amministrative nella sezione n. 2. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR con ordinanza n. 506/2025; il relativo appello cautelare era stato dichiarato improcedibile dal Consiglio di Stato, poiché il 26 e 27 ottobre 2025 si erano svolte le nuove elezioni comunali. Dal testo non risultano ulteriori motivi di legittimità specificamente esaminati.

La decisione

Il TAR ha rilevato d’ufficio, previa comunicazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che lo svolgimento delle nuove elezioni comunali aveva fatto venir meno l’efficacia del decreto prefettizio impugnato. Per tale sopravvenienza è venuto meno l’interesse alla decisione di merito sulla legittimità dell’atto, sicché il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    previo rilievo officioso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio una questione decisiva ai fini della definizione del giudizio, assicurando previamente il contraddittorio sulle relative ragioni.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    a ciò consegue la declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    La sopravvenuta perdita di efficacia dell’atto impugnato, derivante dallo svolgimento delle nuove elezioni, comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’atto amministrativo impugnato perde efficacia per il verificarsi dell’evento cui era temporalmente o funzionalmente preordinato, viene meno l’interesse attuale alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • Il rilievo officioso della sopravvenuta improcedibilità deve essere preceduto dalla sottoposizione della relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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