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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17850/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per truffa adombrando: (i) vizio nel calcolo della prescrizione e carenza motivazionale in relazione agli artt. 157 e 159 c.p., lamentando che la sentenza non avesse precisato il titolo e i periodi di sospensione e la loro incidenza sul termine prescrizionale; (ii) vizio di motivazione circa la riconducibilità del concorso nel reato, sostenendo che la sola titolarità del conto/carta su cui affluivano le somme non prova un contributo causale e il dolo specifico richiesto; (iii) omissione nella valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, chiedendo una valutazione individualizzata della posizione; (iv) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prescrizione ha ritenuto applicabile la legge n. 103/2017 (cd. legge "Orlando") aggiungendo 18 mesi al termine e, inoltre, ha rilevato 336 giorni di sospensione, con la conseguenza che il termine non è ancora maturato; il motivo era generico e non contestava specificamente la motivazione del giudice di merito. Quanto al profilo della responsabilità concorrente, la Corte ha qualificato le censure come valutazioni di merito (rivalutazione del compendio probatorio) non sindacabili in Cassazione. Sull'art. 131-bis e sulle attenuanti generiche ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello esente da illogicità e pertanto insindacabile. Sul trattamento sanzionatorio ha osservato che, attesa l'applicazione di una pena al/nei limiti del minimo edittale, l'obbligo motivazionale è attenuato e il richiamo ai criteri di adeguatezza (art. 133 c.p.) è sufficiente. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione del ricorso. Sentenza del 16/04/2026.

Norme richiamate

  • legge n. 103/2017 (cd. legge "Orlando")

    Ha esteso i termini prescrizionali aggiungendo 18 mesi al termine ordinario, applicabile al reato commesso il 18/03/2018; per la Corte ciò impedisce la maturazione della prescrizione nel caso in esame

  • art. 157 cod. pen.

    Riferito nella censura sul calcolo della prescrizione e sulle modalità di sospensione; la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse generica e non specifica rispetto alla motivazione del giudice di merito

  • art. 159 cod. pen.

    Rilevante per il computo della prescrizione e delle eventuali sospensioni; la Corte ha ritenuto che le sospensioni accertate impediscano la maturazione del termine

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato come causa di non punibilità e per la concessione di effetti estintivi o attenuanti; la Corte ha ritenuto che la Corte di Appello abbia svolto una valutazione adeguata ed individualizzata, non suscettibile di sindacato in Cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena (grado di colpa, personalità, finalità rieducative); la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo a tale criterio quando la pena è al/nei limiti del minimo edittale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna al pagamento delle spese e disposto il pagamento alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Per contestare la prescrizione in Cassazione è necessario un esame puntuale e specifico del calcolo e degli atti che hanno determinato sospensioni: censure generiche sull'omesso esame sono inammissibili
  • La semplice titolarità di un conto/carta su cui transitano somme non costituisce automaticamente prova del contributo causale al reato; tuttavia, la valutazione di tale elemento è di merito e non è rivedibile in sede di legittimità salvo profili di illegittimità formale o di insufficienza motivazionale specificamente prospettati
  • Le questioni attinenti all'applicazione di cause di non punibilità o al riconoscimento delle attenuanti richiedono una valutazione individualizzata da parte del giudice di merito; se tale valutazione risulta logica e motivata, la Cassazione non interviene
  • Quando la pena inflitta è al/nei limiti del minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice si attenua: è spesso sufficiente il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p.
  • La Corte di Cassazione non può riformare il convincimento del giudice di merito basandosi su una rivalutazione del compendio probatorio; i ricorsi che mirano a una diversa valutazione degli elementi di fatto sono di norma inammissibili
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e, se rilevata colpa nella determinazione del ricorso, anche l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende

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