Sentenza del 13/06/2018 n. 15470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto, per gli anni 2003-2006, un credito d’imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate ai sensi della legge n. 388/2000, art. 7, e della legge n. 289/2002, art. 63. A seguito di controllo, l’Agenzia delle Entrate ha accertato che, mediante più istanze, la società aveva superato il limite complessivo previsto dalla regola "de minimis", pari a 100.000 euro nell’arco di un triennio. L’Amministrazione ha quindi rideterminato il credito spettante e revocato l’agevolazione eccedente. La contribuente sosteneva che il beneficio non fosse un aiuto di Stato e non fosse quindi soggetto alla regola "de minimis", oltre a contestare il potere del Centro Operativo di procedere alla revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. La Corte ha stabilito che il legislatore nazionale aveva espressamente assoggettato il credito d’imposta alla regola "de minimis", indipendentemente dalla qualificazione concreta del beneficio come aiuto di Stato. Il superamento della soglia di 100.000 euro nel triennio rendeva pertanto legittima la revoca o rideterminazione del credito. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" ... purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180 milioni nel triennio
La norma subordina il credito d’imposta per le nuove assunzioni al rispetto della regola "de minimis" e del relativo limite quantitativo triennale.
Legge n. 289/2002, art. 63, comma 1
Restano ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
La disposizione rinnova il regime agevolativo mantenendo applicabile il limite "de minimis" previsto dalla legge n. 388/2000.
Comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06
Introduce il criterio secondo cui gli aiuti di modesta entità, entro la soglia prevista nel triennio, non incidono in modo apprezzabile sulla concorrenza e sugli scambi e non sono soggetti a previa notifica.
Articoli 87 e 88 del Trattato CE, oggi articoli 107 e 108 TFUE
Disciplinano il divieto e il controllo degli aiuti di Stato; la regola "de minimis" individua la soglia sotto la quale l’aiuto è considerato privo di effetti rilevanti sulla concorrenza.
Regolamento CE n. 69/2001 e Regolamento CE n. 2204/2002
Sono richiamati nel giudizio per la disciplina comunitaria degli aiuti di modesta entità e degli aiuti all’occupazione, ma non consentono di disapplicare il limite nazionale espressamente previsto per il credito d’imposta.
Massime di principio
- Quando una legge nazionale richiama espressamente la regola "de minimis", il contribuente deve rispettare il limite quantitativo triennale anche se ritiene che l’agevolazione non costituisca, in concreto, un aiuto di Stato.
- Il giudice nazionale non può disapplicare il limite previsto dalla legge nazionale sulla base della diversa qualificazione dell’agevolazione secondo il diritto europeo.
- Nel calcolo della soglia devono essere considerate cumulativamente le agevolazioni appartenenti allo stesso regime e riferite al medesimo periodo triennale, anche se ottenute mediante istanze distinte.
- Il superamento della soglia "de minimis" legittima l’Amministrazione a rideterminare il credito spettante e a revocare la parte eccedente, senza che sia necessario dimostrare ulteriori effetti anticoncorrenziali.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate considerando non solo la norma che le istituisce, ma anche eventuali rinvii a limiti, condizioni e regimi comunitari.
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