Sentenza del 26/06/2018 n. 4474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Avviso di accertamento ICI - Spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali - Onere della prova a carico del contribuente - Trasferimento di residenza anagrafica in altro Comune - Mancato rispetto dei requisiti - Perdita delle agevolazioni fiscali - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il recupero dell’ICI e sosteneva di avere diritto alla detrazione e alle agevolazioni fiscali previste per l’abitazione principale. Tuttavia, risultava avere la residenza anagrafica in un altro immobile e in un diverso Comune, dove dimorava abitualmente per esigenze lavorative cinque giorni alla settimana. Nell’immobile di sua proprietà oggetto dell’agevolazione soggiornava soltanto due giorni a settimana. La controversia riguardava quindi la sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale, anche dei familiari, richiesti dalla normativa.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. È stato affermato che l’onere di provare i requisiti per beneficiare della detrazione grava sul contribuente e che la sola proprietà dell’immobile, ovvero la presenza sporadica nello stesso, non è sufficiente. Poiché il contribuente non dimorava abitualmente nell’immobile agevolato e aveva la residenza anagrafica in un altro Comune, non poteva qualificare quell’immobile come abitazione principale ai fini ICI. Ne consegue la perdita della detrazione e delle altre agevolazioni fiscali collegate.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 296/2006
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende, ad eccezione di prova contraria, quella di residenza anagrafica nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione ICI per l’abitazione principale richiede, in via generale, la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La proprietà dell’immobile e una permanenza meramente occasionale non sono sufficienti.
Legge n. 296/2006
Ha modificato la disciplina dell’abitazione principale ai fini ICI, rafforzando il rilievo della residenza anagrafica e della dimora abituale del contribuente e dei familiari.
Art. 1, parte I, nota II-bis, d.P.R. n. 131/1986
È richiamato nel quadro delle disposizioni relative ai requisiti per le agevolazioni collegate all’abitazione principale.
Cass. civ., ordinanza n. 12050/2018
Conferma l’importanza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale ai fini dell’agevolazione.
Cass. civ., ordinanze nn. 15444/2017, 12299/2017, 13062/2017 e 12050/2010; sentenza n. 13335/2016
La giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri la dimora abituale nell’immobile agevolato, non essendo sufficiente la sola residenza o la sola dimora del contribuente quando manchi il requisito riferito al nucleo familiare.
Massime di principio
- Per ottenere le agevolazioni fiscali sull’abitazione principale, il contribuente deve dimostrare non solo di essere proprietario dell’immobile, ma anche che esso costituisca effettivamente la sua dimora abituale.
- La residenza anagrafica in un altro Comune, soprattutto se collegata a una stabile permanenza lavorativa, costituisce un forte elemento contrario al riconoscimento dell’agevolazione.
- La permanenza nell’immobile per periodi brevi o nei soli fine settimana, di regola, non integra il requisito della dimora abituale.
- L’onere della prova dei requisiti agevolativi grava sul contribuente; in caso di contestazione deve fornire elementi concreti e coerenti sulla residenza e sull’effettivo utilizzo dell’immobile.
- Quando la norma richiede la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, non è sufficiente dimostrare soltanto la presenza abituale del contribuente: occorre verificare anche la situazione dei familiari conviventi.
- Le agevolazioni fiscali relative all’abitazione principale sono interpretate restrittivamente: in mancanza dei requisiti sostanziali, l’amministrazione può recuperare l’imposta ordinaria e negare la detrazione.
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