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Sentenza

Sentenza n. 2603/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della Comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 48396 del 02/12/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0048396.02-12-2024 del 02/12/2024, con la quale il M.I.M. comunica all’odierna ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, con istanza n. 27900 del 20 ottobre 2022, con la quale la Sig.ra Carboni Piera ha richiesto il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS, "per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Carboni Piera nata il 12/07/1971 a Sorgono (NU) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/05/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 27900 del 20/10/2022, come citata in premessa, è rigettata"; nonché per l’annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti; per il riconoscimento - del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l’insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell''''annullamento degli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202413078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento del corso conseguito in Spagna, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, nonché omessa valutazione effettiva e specifica della formazione e dell'esperienza maturate. Il Ministero aveva ritenuto che l'attestato spagnolo non fosse un titolo ufficiale o abilitante e non desse accesso all'insegnamento in Spagna; aveva comunque effettuato un confronto con il percorso italiano previsto per la specializzazione sul sostegno, rilevando differenze quantitative e qualitative, anche quanto alla denominazione del sostegno, ai requisiti dei corsi, alle modalità blended e alla struttura di insegnamenti, laboratori e tirocinio. La ricorrente ha contestato che tale valutazione fosse meramente formale e non considerasse le competenze concretamente acquisite, il tirocinio curriculare di 300 ore e la sovrapposizione tra numerose materie del percorso spagnolo e quelle previste dal percorso italiano. Ha inoltre dedotto che l'Amministrazione non avesse valutato misure compensative idonee a colmare le eventuali differenze formative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, anche ai fini del riesame. Il Collegio ha precisato che, in assenza dei presupposti per l'applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE, l'Amministrazione deve comunque, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti e confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa italiana. Sebbene lo Stato ospitante non sia obbligato a riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, può e deve valutarlo nell'ambito della procedura comparativa. Nel caso concreto, il Ministero ha fondato il diniego su rilievi generali e formali, senza un'adeguata analisi delle competenze risultanti dalla documentazione, del tirocinio di 300 ore e della sovrapposizione delle materie formative. Inoltre, non ha valutato la possibilità di imporre misure compensative, anche consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il giudice ha ritenuto non adeguatamente motivata anche la disparità di trattamento invocata dal Ministero, considerato che il medesimo titolo estero era stato ritenuto idoneo ai fini dell'ammissione ai percorsi di specializzazione previsti dalla disciplina sopravvenuta. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza mediante un'analisi approfondita della formazione e dell'esperienza complessive e valutare l'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine

    Il riconoscimento presuppone, in via ordinaria, che la qualifica acquisita nello Stato d'origine consenta al titolare di esercitare in quello Stato la medesima professione.

  • Direttiva 2013/55/UE

    È richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE, posta a fondamento dell'istanza di riconoscimento.

  • art. 1 d.lgs. 206/2007

    Riproduce, nell'ordinamento nazionale, la regola secondo cui il riconoscimento riguarda qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri e idonee all'esercizio della professione.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Collega gli effetti del riconoscimento all'accesso e all'esercizio in Italia della stessa professione alle condizioni dei cittadini italiani.

  • art. 45 TFUE

    La libertà di circolazione dei lavoratori impone, anche al di fuori dell'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, la valutazione complessiva di titoli ed esperienza pertinenti ai fini dell'accesso alla professione.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento impone una valutazione comparativa delle competenze dell'interessato rispetto a quelle richieste dalla normativa dello Stato ospitante.

  • L. 517/1977

    È richiamata per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.

  • art. 3 D.M. 30 settembre 2011

    È richiamato dal Ministero con riguardo ai requisiti per l'attivazione dei corsi italiani di specializzazione sul sostegno; il giudice ritiene insufficiente il suo richiamo formale ai fini del diniego.

  • art. 7 D.M. 30 settembre 2011

    Prevede, secondo la sentenza, 60 crediti formativi per il rilascio del titolo di specializzazione sul sostegno attraverso i percorsi ordinari.

  • Allegato B D.M. 30 settembre 2011

    Individua gli insegnamenti del percorso formativo italiano, numerosi dei quali risultano sovrapposti alle materie del percorso spagnolo.

  • Allegato C D.M. 30 settembre 2011

    È richiamato dal Ministero per le modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio; il giudice considera non sufficiente il rilievo formale della diversa modalità blended.

  • art. 7, commi 1 e 2, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

    Ha previsto percorsi di specializzazione per soggetti con formazione sul sostegno conseguita all'estero e istanza di riconoscimento pendente oltre i termini, previa rinuncia alla domanda di riconoscimento.

  • art. 7, comma 3, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

    Ha rinviato a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di qualità dei percorsi formativi esteri.

  • artt. 3 e 4 D.I. n. 77 del 24 aprile 2025

    La disciplina sopravvenuta consente, a determinate condizioni, l'accesso a percorsi compensativi per titoli esteri sul sostegno e prevede un numero ridotto di crediti formativi rispetto al percorso ordinario; il fatto che il medesimo titolo sia stato ammesso a tali percorsi rende non chiara l'esclusione aprioristica di misure compensative nel procedimento di riconoscimento.

Massime di principio

  • Quando un titolo o percorso formativo estero non rientra nell'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE perché non abilita all'esercizio della professione nello Stato d'origine, l'autorità dello Stato ospitante deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti, comparando le competenze possedute con quelle richieste dalla normativa nazionale.
  • L'autorità dello Stato ospitante non è obbligata a riconoscere come titolo professionale un attestato non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, ma non può escluderne la rilevanza in modo aprioristico: il titolo deve poter essere considerato nell'ambito della valutazione comparativa delle competenze.
  • Il diniego di riconoscimento di una formazione estera non è adeguatamente motivato quando si fonda su rilievi generali e formali, quali la diversa denominazione del percorso, le modalità blended o il richiamo astratto ai requisiti del percorso nazionale, senza confrontare concretamente le materie, il tirocinio, le conoscenze, le abilità e le competenze documentate dall'interessato.
  • Anche in presenza di differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'amministrazione deve valutare la possibilità di imporre misure compensative proporzionate, comprese attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio; l'assenza del titolo abilitativo estero non costituisce, da sola, una barriera preconcetta a tale valutazione.
  • Quando l'amministrazione invoca la disparità di trattamento rispetto ai cittadini che hanno seguito il percorso formativo nazionale, deve spiegare perché le differenze riscontrate non possano essere colmate mediante misure compensative adeguate e proporzionate.
  • Il riesame conseguente all'annullamento del diniego deve riguardare complessivamente la formazione e l'esperienza professionale dell'interessato e includere la valutazione dell'eventuale assegnazione di misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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